Cassazione Penale, Sentenza n. 34104/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma del 10 aprile 2024, che aveva dichiarato prescritto il sequestro di persona per due di loro, rideterminando per costoro la pena in nove anni e nove mesi di reclusione ed euro 2.300 di multa, e aveva confermato per il terzo la condanna a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. I fatti, commessi ai danni di una donna che si prostituiva, erano stati ricostruiti come un’aggressione iniziata con la richiesta rifiutata di una prestazione sessuale: alcuni uomini avrebbero immobilizzato e percosso la vittima, l’avrebbero trasportata in un bosco e trattenuta per diverse ore, sottraendole 600-700 euro, due telefoni cellulari, un anello e altri oggetti; successivamente, insieme ad altri sopraggiunti, l’avrebbero costretta a subire plurimi atti sessuali, anche contemporanei. La vittima riportò lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Al primo ricorrente erano contestate, in particolare, irregolarità nella composizione del collegio indicato nell’intestazione della sentenza, travisamento del riconoscimento e delle dichiarazioni della persona offesa, valutazione frazionata della sua testimonianza, mancata assunzione di prove richieste (ispezione o perizia e nuovo esame di un coimputato), travisamento dei contatti telefonici e dei dati probatori, nonché violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il secondo ricorrente ha contestato il concorso tra sequestro e rapina, chiedendo l’assorbimento del primo reato nel secondo; la qualificazione della sottrazione come rapina anziché furto; la sua identificazione quale partecipante sulla base dei tatuaggi; l’utilizzabilità e la conservazione dei reperti biologici; il diniego delle attenuanti generiche e la pena. Il terzo ricorrente ha censurato la motivazione sulla propria partecipazione al sequestro e alla rapina, l’affermazione di responsabilità per la violenza sessuale di gruppo, il valore attribuito alle prove biologiche e ai reperti, nonché il riconoscimento dell’aggravante della crudeltà per la violenza sessuale e per la rapina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, ha ritenuto che la difformità tra i nominativi riportati nell’intestazione e quelli risultanti dal verbale d’udienza fosse un mero errore materiale, poiché i sottoscrittori coincidevano con i giudici che avevano deliberato. Ha escluso il travisamento del riconoscimento: dal verbale risultava che la persona offesa aveva indicato in aula l’imputato, riconoscendolo anche dalla voce. Le censure sulla valutazione delle dichiarazioni, sugli indizi, sui contatti telefonici e sulle tracce biologiche chiedevano una rivalutazione del merito; la responsabilità era sorretta dal riconoscimento, dalla chiamata in correità e da ulteriori riscontri. La perizia non costituiva prova decisiva ai fini del ricorso e la richiesta di rinnovazione per un nuovo esame del coimputato era generica e non dimostrava che la Corte d’appello non potesse decidere allo stato degli atti. Quanto al secondo ricorrente, la censura sull’assorbimento del sequestro nella rapina era anche priva di interesse specifico, poiché il sequestro era già stato dichiarato prescritto; nel merito, la privazione della libertà era durata diverse ore e si era protratta oltre il tempo necessario alla rapina, sicché i reati concorrevano. La violenza e le minacce avevano preceduto e accompagnato immediatamente la sottrazione, rendendo corretta la qualificazione come rapina e non come furto. Le contestazioni sull’identificazione e sui reperti sollecitavano una rilettura del fatto e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione di merito, che aveva descritto le modalità di raccolta e conservazione dei reperti e valorizzato anche le risultanze biologiche. Le doglianze sulla prova tecnica furono inoltre ritenute inammissibili quanto all’omesso avviso ex art. 360 c.p.p., perché non dedotte in appello; l’acquisizione nel fascicolo dibattimentale era avvenuta con l’accordo delle parti, non revocabile per effetto del mutamento del giudice. Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena erano motivati con la gravità delle modalità, la durata e l’intensità dell’azione e l’assenza di elementi favorevoli, e non risultavano manifestamente illogici. Quanto al terzo ricorrente, la censura sul neo e sulle descrizioni della persona offesa non incrinava il complesso probatorio, costituito principalmente dalla chiamata in correità, dagli esiti scientifici e dal rinvenimento di un telefono sottratto nella disponibilità della sorella dell’imputato, che aveva riferito di averlo ricevuto da lui. Le censure sull’assenza di agganci telefonici alle celle del luogo e di tracce sulla vettura erano di merito o risultavano non decisive, anche considerando che l’auto era stata restituita da tempo prima degli accertamenti. La contestazione sull’omesso avviso degli accertamenti irripetibili era tardiva in cassazione; inoltre, le parti avevano consentito all’acquisizione dei relativi esiti nel fascicolo dibattimentale. È stato infine confermato il riconoscimento dell’aggravante dell’aver agito con crudeltà: le percosse e le sofferenze inflitte per la rapina eccedevano quanto necessario alla sottrazione, mentre le modalità della violenza sessuale, plurima e anche simultanea, erano connotate da particolare efferatezza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 525, comma 2, c.p.p.
deve darsi prevalenza al contenuto del verbale di udienza rispetto all'intestazione della sentenza, in caso di difformità dei nominativi dei componenti del collegio giudicante, purché - come è nel caso di specie - i sottoscrittori della sentenza coincidano con i giudici che, secondo quanto risultante dal verbale, hanno deliberato.
In caso di difformità tra intestazione della sentenza e verbale d’udienza, quest’ultimo prevale se i giudici che hanno sottoscritto la decisione coincidono con quelli che hanno deliberato; la difformità è un errore materiale e non determina nullità.
art. 179 c.p.p.
Trattasi, infatti, in tal caso, non di una nullità assoluta ma di un mero errore materiale nella intestazione della sentenza e di una semplice irregolarità formale, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento.
L’erronea indicazione nell’intestazione dei componenti del collegio non integra nullità assoluta quando il verbale documenta correttamente la composizione e la sentenza è sottoscritta dai giudici che hanno deliberato.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.
La mancata ammissione di una perizia non è deducibile come omessa assunzione di prova decisiva ai sensi della norma, poiché la perizia è un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità giudiziale e la disposizione riguarda le prove a discarico decisive.
art. 495, comma 2, c.p.p.
la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.
Ai fini dell’impugnazione per mancata assunzione, la disposizione rileva per le prove a discarico decisive richieste dalla parte, non per la perizia, mezzo neutro la cui ammissione dipende dalla valutazione del giudice.
art. 605 c.p.
il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae, quanto al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e, quanto al delitto di cui all'art. 628 cod. pen., anche dopo l'avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina.
Il sequestro concorre con la rapina quando la privazione della libertà, apprezzabile e non necessaria alla consumazione del reato patrimoniale, si protrae oltre l’impossessamento; può concorrere con la violenza sessuale quando si estende oltre la costrizione necessaria agli atti sessuali.
art. 628, comma 3, n. 2, c.p.
il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece – come nel caso di specie - ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione.
L’assorbimento del sequestro nella rapina aggravata è limitato ai casi in cui la violenza si esaurisca nel mezzo immediato di esecuzione della rapina; il sequestro conserva autonomia se precede la rapina come condotta autonoma o se la privazione della libertà continua oltre il tempo necessario alla consumazione.
art. 628 c.p.
emerge con assoluta chiarezza come la sottrazione della borsa contenente 600-700 euro, di due telefoni cellulari, di un anello e di oggetti di bigiotteria sia stata immediatamente successiva alle minacce ed alle percosse inflitte alla persona offesa, con violenza tale da farla svenire due volte, così evidenziandosi la strumentalità di tali minacce e violenze alla sottrazione
La sottrazione integra rapina quando minacce e violenze precedono immediatamente l’impossessamento e risultano strumentali a esso; la diversa finalità ulteriore degli aggressori non esclude tale qualificazione se la violenza è funzionale anche alla sottrazione.
art. 491 c.p.p.
Sono, infatti, infondate le prospettazioni di inutilizzabilità della prova avanzate dinanzi al collegio giudicante, anche a seguito del mutamento nella composizione di questo, atteso che il codice di rito non prevede alcuna possibilità per le parti di conseguire l’esclusione dal fascicolo del dibattimento di prove legittimamente acquisite allo stesso, nemmeno con l’art. 491 cod. proc. pen. invocato dal ricorrente
La disposizione non consente di ottenere, dopo l’acquisizione legittima al fascicolo dibattimentale, l’esclusione di una prova per il solo fatto che sia mutata la composizione del giudice.
art. 360 c.p.p.
l’eccezione relativa all’omesso avviso alle parti degli accertamenti irripetibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. non risulta prospettata con l’atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come emerge dal secondo motivo di appello
La censura relativa all’omesso avviso degli accertamenti tecnici irripetibili non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non era stata proposta con l’appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
l’eccezione relativa all’omesso avviso alle parti degli accertamenti irripetibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. non risulta prospettata con l’atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
È inammissibile la questione non dedotta nei motivi d’appello e proposta per la prima volta in cassazione.
art. 431, comma 2, c.p.p.
è questione da ritenersi superata dall’acquisizione degli esiti degli accertamenti tecnici nel fascicolo del dibattimento sulla base dell’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 431, comma 2, cod. proc. pen.
Gli esiti degli accertamenti tecnici acquisiti al fascicolo dibattimentale con l’accordo delle parti non sono esclusi per effetto del successivo mutamento della composizione del giudice.
art. 61, n. 4, c.p.
la circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà verso le persone ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà.
L’aggravante della crudeltà richiede sofferenze gratuite e superflue, eccedenti quelle normalmente connesse alla consumazione del reato; la condotta deve esprimere un quid pluris di efferatezza e particolare riprovevolezza.
art. 132 c.p.
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione – come nel caso di specie – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione della sua congruità, salvo che la decisione sia arbitraria o illogica.
art. 133 c.p.
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione – come nel caso di specie – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
I criteri di commisurazione previsti dalla norma orientano la discrezionalità del giudice di merito; la relativa valutazione non è rinnovabile in cassazione in assenza di arbitrarietà o illogicità.
art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, nel caso, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La difformità tra i nominativi indicati nell’intestazione della sentenza e quelli risultanti dal verbale d’udienza non determina nullità quando il verbale documenta la composizione effettiva del collegio deliberante e la decisione è sottoscritta dai giudici che hanno deliberato: si tratta di un errore materiale.
- La mancata ammissione di una perizia non integra, di per sé, omessa assunzione di prova decisiva deducibile in cassazione, poiché la perizia è un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice; la censura riguarda le prove a discarico decisive.
- La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è eccezionale e può essere disposta quando il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti; la richiesta deve individuare concretamente le lacune o contraddizioni che renderebbero necessaria la nuova prova.
- Il sequestro di persona concorre con la rapina quando la privazione della libertà, protratta per un tempo apprezzabile, precede autonomamente la rapina o continua dopo l’impossessamento oltre il tempo necessario alla consumazione; l’assorbimento è limitato alla violenza che si esaurisce nel mezzo immediato di esecuzione della rapina.
- La sottrazione costituisce rapina quando la violenza o la minaccia è immediatamente funzionale all’impossessamento, anche se gli aggressori perseguono contestualmente ulteriori finalità.
- L’acquisizione concordata di atti d’indagine al fascicolo dibattimentale non è revocabile per effetto del mutamento della composizione del giudice: la rinnovazione riguarda le prove costituende da assumere in dibattimento, non gli atti già legittimamente acquisiti.
- La contestazione dell’omesso avviso relativo agli accertamenti tecnici irripetibili deve essere proposta nei motivi d’appello e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- L’aggravante della crudeltà ricorre quando la condotta cagiona sofferenze gratuite e superflue, eccedenti quelle necessarie alla consumazione del reato e tali da costituire un quid pluris di efferatezza.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti competono al giudice di merito; la Cassazione non può sostituirvi una diversa lettura delle prove, salvo travisamenti macroscopici o vizi logici effettivi. Le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole fondare la responsabilità, purché ne siano motivate la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca.
- La concessione delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono valutazioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili in cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o di determinazione arbitraria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33987/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33988/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33989/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33991/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33992/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33993/2026 del 22/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →