Sentenza n. 12681/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 5759/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l'inottemperanza del Ministero e di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 5759/2024. Ha allegato l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato. Il Ministero, costituito in giudizio ma rimasto intimato quanto alla specifica contestazione, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta corretta esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo da eseguire è una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e resta limitato all'accertamento di comportamenti omissivi o elusivi, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito elementi sulla corretta esecuzione, il TAR ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori per spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al relativo comando.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza introdurre integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, l'amministrazione obbligata deve fornire chiarimenti e indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia; la mancata produzione di tali elementi può giustificare l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna a provvedere.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a sostituirsi all'amministrazione in caso di persistente inadempimento.
Come è indicizzato
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