Sentenza n. 103/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 169/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 691/2023, del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 maggio 2024, notificata in data 28 maggio 2024 (Carta Elettronica del Docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023 e condannato il Ministero ai conseguenti adempimenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cremona, notificata al Ministero il 28 maggio 2024, era passata in giudicato e non era stata eseguita, nonostante una successiva diffida. Ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non ha contestato l’assenza di ottemperanza, ma ha chiesto la riunione dei ricorsi seriali patrocinati dal medesimo studio legale e una riduzione delle spese in ragione della trattazione unitaria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di riunione, ritenendo che la mera identità della materia e delle questioni trattate nei giudizi seriali non costituisca sufficiente connessione oggettiva e che l’identità parziale dello studio legale non integri una sufficiente connessione soggettiva. Ha inoltre escluso che l’esigenza dell’Amministrazione di ridurre le spese possa comprimere il diritto dei singoli ricorrenti vittoriosi a ottenere il ristoro delle spese legali. Nel merito, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo e l’inadempimento del Ministero. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare dirigenti o funzionari competenti. Il commissario dovrà effettuare il pagamento o l’accredito sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende azionabile in ottemperanza il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione sia tenuta a conformarsi alla relativa statuizione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
L’eventuale insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato; il pagamento deve poter avvenire mediante l’istituto del conto sospeso.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non occorre più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 70 c.p.a.
Richiamato dal Ministero quale base processuale per la richiesta di riunione dei giudizi, richiesta tuttavia non accolta.
artt. 38 e 39 c.p.a.
Richiamati dal Ministero in relazione alla riunione dei ricorsi, non ritenuta giustificata nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione sia tenuta a conformarsi alle relative statuizioni e abbia omesso di adempiervi.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva per il pagamento di somme derivanti da un titolo giudiziario può essere intrapresa dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La mancanza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non può impedire l’esecuzione di un obbligo di pagamento derivante da un giudicato, poiché l’Amministrazione può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- La mera identità della materia e delle questioni trattate in ricorsi seriali, non accompagnata da una connessione oggettiva specifica, e la parziale identità dello studio legale patrocinante non sono sufficienti, da sole, a giustificare la riunione dei giudizi quando essa possa pregiudicare il ristoro delle spese spettanti ai singoli ricorrenti vittoriosi.
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