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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24120/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e meramente alternative rispetto alla ricostruzione di merito, senza specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a titolo di sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale in relazione a una vicenda di aggressione/pestaggio. Dalla motivazione richiamata emerge che al prevenuto era contestato di avere partecipato al fatto, non solo convocando le persone offese, ma anche intervenendo immediatamente nel pestaggio, proferendo espressioni intimidatorie e prendendo parte a un successivo incontro definito "chiarificatore". La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi di ricorso erano assolutamente generici e non si confrontavano con la motivazione del provvedimento impugnato né con quella di appello, che aveva già dato conto in modo puntuale della ricostruzione dei fatti e del concorso del ricorrente. Il ricorrente prospettava una ricostruzione alternativa, ma priva di base concreta e comunque non rivalutabile in sede di legittimità in assenza di specifiche censure di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t...

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti non è consentita in cassazione se non è accompagnata da specifiche censure di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le conclusioni del giudice di merito che risultino logicamente e puntualmente argomentate sono incensurabili in cassazione se il ricorrente non ne contesta in modo specifico le basi fattuali e motivazionali.
  • La deduzione del concorso dell'imputato nel fatto può essere desunta, nel ragionamento del giudice di merito, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, la cui valutazione non è rivalutabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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