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Sentenza

Sentenza n. 650/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 3053/2015 pronunciata dal Tribunale di Salerno (pubblicata in data 1.7.2015) ed alla sentenza n. 590/2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno (pubblicata in data 10.6.2020).

Giustizia amministrativa202500409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata ottemperanza del Comune alle sentenze civili che lo avevano condannato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Salerno n. 3053/2015 e della Corte d’Appello di Salerno n. 590/2020, entrambe divenute definitive. Le pronunce avevano condannato il Comune al pagamento di € 32.289,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri stabiliti nella sentenza, nonché delle spese di giudizio del primo grado e dell’appello. Il ricorrente ha dedotto la notifica delle sentenze, il decorso del termine di 120 giorni, la persistente inerzia dell’amministrazione e la sopravvenuta possibilità di esperire azioni esecutive nei confronti dell’ente, a seguito della chiusura delle attività della Commissione straordinaria di liquidazione e dell’approvazione del rendiconto di gestione. Ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito chiedendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto una transazione e il Comune ha pagato quanto pattuito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento effettuato dal Comune in esecuzione dell’accordo transattivo aveva integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente all’adempimento delle sentenze. Non è stata quindi esaminata nel merito la sussistenza dell’inadempimento né sono state adottate misure di ottemperanza o nominato un commissario ad acta. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in conformità alla richiesta del ricorrente e all’esito della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza

    Il ricorso per ottemperanza è stato proposto per ottenere l’esecuzione delle sentenze definitive e il pagamento delle somme dovute dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Il pagamento sopravvenuto, anche in esecuzione di una transazione intervenuta tra le parti, quando soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso per ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando il soddisfacimento integrale dell’interesse del ricorrente interviene nel corso del giudizio di ottemperanza, non occorre procedere all’esame nel merito dell’inadempimento né adottare ulteriori misure esecutive, quali la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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