Sentenza n. 39/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 165/2024 del 30.7.2024 del Tribunale di Forlì - Sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Forlì - Sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 165/2024 del 30 luglio 2024 del Tribunale di Forlì - Sezione lavoro. La decisione civile è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 15 luglio 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è rimasto inadempiente. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non si sono costituiti in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza dei ricorrenti, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione un commissario ad acta, già individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi novanta giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una decisione giurisdizionale passata in giudicato non sia stata eseguita dall'Amministrazione, dopo la notificazione utile a far decorrere il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata l'inerzia dell'Amministrazione nell'attuazione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni definitive entro un termine perentorio, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell'Amministrazione inadempiente comporta la condanna alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, se versato.
Come è indicizzato
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