Cassazione Penale, Sentenza n. 5733/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma dell'assoluzione di primo grado, li ha dichiarati responsabili ai soli effetti civili per la truffa relativa alla vendita di un camper (condannandoli al risarcimento di euro 9.000). La controversia verteva sulla valutazione della revisione del veicolo del 23/01/2017 e sull'attendibilità della testimonianza del Sig. Lucetti (titolare dell'officina che aveva effettuato la revisione): il Tribunale aveva ritenuto attendibile il certificato di revisione e il testimone, escludendo la truffa; la Corte d'appello ha ritenuto invece che il testimone fosse stato ingannato e che il certificato fosse stato fraudolentemente ottenuto, fondando così la responsabilità civile dei ricorrenti. I ricorrenti hanno denunciato, tra l'altro, vizio di motivazione e travisamento delle prove e contestato la liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi e ha annullato la sentenza impugnata. Motivazione: la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione basando il diverso apprezzamento sulla diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (la testimonianza di Lucetti) senza procedere, neppure d'ufficio, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come imposto dal principio di diritto delle Sezioni Unite. Per tali ragioni la sentenza di appello è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Sono altresì menzionate le spese della parte civile.
Norme richiamate
Sezioni Unite, n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini, Rv. 281228-02)
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02
Principio secondo cui il giudice di appello che riformi l'assoluzione di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche dopo l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.
Non impedisce l'obbligo, richiamato dalle Sezioni Unite, per il giudice d'appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria quando quest'ultima è necessaria a fronte di una diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; la Corte precisa che l'operatività di tale modifica non esclude l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria nei casi indicati dalle Sezioni Unite.
art. 1226 cod. civ.
Norma richiamata dalle parti in relazione alla determinazione equitativa del danno patrimoniale; nella sentenza impugnata la questione sulla quantificazione e su eventuali detrazioni (es. prezzo di vendita successiva) è stata sollevata ma resta competenza del giudice civile sul nuovo giudizio.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello modifica l'esito di primo grado basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa considerata decisiva, deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche d'ufficio; la mancata rinnovazione comporta annullamento.
- Quando la prova decisiva è la testimonianza di un soggetto che ha redatto o è referente di un documento tecnico (es. certificato di revisione), la valutazione della sua attendibilità ha rilievo dirimente e richiede particolare cautela procedurale: il contraddittorio e la rinnovazione probatoria servono a garantire il diritto di difesa.
- La trasformazione di un'assoluzione penale in una condanna esclusivamente ai fini civili in secondo grado impone, se fondata su nuovo apprezzamento probatorio, il rispetto delle garanzie processuali (rinnovazione delle prove) e può comportare il rinvio al giudice civile per la liquidazione del danno.
- Questioni relative alla quantificazione del danno (es. applicazione dell'art. 1226 c.c., detrazione di somme ricavate da successive vendite o riparazioni) possono dover essere risolte nel nuovo giudizio civile di rinvio e richiedono prove specifiche e valutazione equitativa.
- Per i difensori e per le parti: se l'appello contrasta con l'assoluzione di primo grado grazie a diversa valutazione di prova dichiarativa, è strategico invocare la rinnovazione dell'istruttoria o dimostrarne l'indifferenza, poiché la mancata rinnovazione è motivo di annullamento in Cassazione.
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