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Sentenza

Sentenza n. 3011/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - Del Decreto del 28.12.2021 n. prot. M_D MALESSP0014417 del CENTRO ALLESTIMENTO NUOVE COSTRUZIONI NAVALI LA SPEZIA, emesso nei confronti del Sig. Dinardo che dispone l'immediata sospensione dal diritto si svolgere l'attività lavorativa, ai sensi del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; NONCHÉ PER LA CONDANNA Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202201862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 28 dicembre 2021 di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e di privazione della retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti COVID-19

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché le disposizioni normative presupposte, deducendo cinque gruppi di censure. In primo luogo, ha contestato l'imposizione di un obbligo vaccinale generalizzato per il personale del comparto Difesa, senza distinzione in relazione alle mansioni concretamente svolte e ai contatti con il pubblico, deducendo violazione di legge, degli artt. 35 e 36 Cost., dell'art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990 ed eccesso di potere. In secondo luogo, ha lamentato la mancata previsione della possibilità di effettuare tamponi periodici o quotidiani in alternativa alla vaccinazione. In terzo luogo, ha dedotto disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di sospensione cautelare dal servizio previste per i militari, nelle quali sarebbe riconosciuta una quota degli assegni fissi e continuativi, sostenendo il diritto a una retribuzione o a un assegno alimentare. In quarto luogo, ha censurato come sproporzionato e irragionevole il bilanciamento legislativo tra diritto alla salute, diritto al lavoro e diritto a una retribuzione sufficiente, evidenziando la propria situazione di famiglia monoreddito. In quinto luogo, ha sostenuto che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione costituisse un indebito condizionamento finanziario alla partecipazione alla sperimentazione clinica dei vaccini, in contrasto con l'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, chiedendo subordinatamente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i redditi non percepiti durante il periodo di sospensione. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Liguria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la controversia riguardasse misure urgenti di applicazione nazionale dirette alla tutela della salute pubblica e non una controversia ordinaria in materia di pubblico impiego radicata nella sede di servizio. Ha respinto anche la richiesta di sospensione impropria del giudizio, ritenendo non rilevante il procedimento europeo richiamato dal ricorrente, poiché la violazione sovranazionale dedotta nel presente giudizio riguardava il regolamento UE n. 536/2014 e non la direttiva 2000/78/CE oggetto del diverso rinvio prospettato. Nel merito, ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha integralmente respinti. Richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023 e la successiva sentenza n. 188 del 2024, ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale imposto al personale militare e della Difesa, in ragione della tutela della salute collettiva, dei compiti istituzionali e dei possibili contatti interpersonali, anche considerata la necessità di garantire funzioni pubbliche essenziali e indifferibili. La dedotta sporadicità dei contatti del ricorrente è stata giudicata apodittica e non provata. È stata ritenuta non irragionevole la scelta legislativa di imporre la vaccinazione anziché consentire tamponi alternativi, sulla base dei dati scientifici disponibili e del bilanciamento tra autodeterminazione sanitaria, salute degli altri e interesse della collettività. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è stata considerata conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e della temporanea impossibilità di rendere la prestazione in condizioni di sicurezza; in applicazione del principio di corrispettività, l'assenza della prestazione esclude la retribuzione e gli altri emolumenti. Non è stata ravvisata disparità di trattamento rispetto alle sospensioni cautelari con assegno alimentare, poiché queste ultime sono misure provvisorie adottate in attesa dell'accertamento di responsabilità nell'ambito di procedimenti penali o disciplinari, mentre nel caso esaminato la sospensione deriva dalla scelta del lavoratore di non vaccinarsi. Il TAR ha inoltre escluso che i vaccini anti COVID-19 fossero oggetto di sperimentazione clinica ai sensi del regolamento UE n. 536/2014, qualificandoli come medicinali autorizzati all'immissione in commercio, anche condizionata, dopo il completamento dell'iter di valutazione di qualità, sicurezza ed efficacia. Ha quindi rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza della legittimità dell'atto presupposto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il criterio territoriale fondato sulla sede di servizio non è stato ritenuto applicabile, poiché la controversia riguarda misure urgenti di portata nazionale poste a tutela della salute pubblica.

  • art. 4-ter d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021

    La disposizione imponeva l'obbligo vaccinale a determinate categorie del comparto Difesa e collegava alla sua inosservanza la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma non è stata ritenuta fondamento di illegittimità del provvedimento.

  • artt. 35 e 36 Cost.

    Il sacrificio del diritto al lavoro e alla retribuzione è stato ritenuto giustificato dal bilanciamento legislativo con la tutela della salute collettiva.

  • artt. 914 e seguenti d.lgs. 66/2010

    Le disposizioni sulle sospensioni precauzionali del personale militare non costituiscono un termine di comparazione pertinente per riconoscere un assegno alimentare nel caso di sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

  • art. 28, lett. h), regolamento UE n. 536/2014

    i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile, perché i vaccini anti COVID-19 non sono stati qualificati come prodotti in fase di sperimentazione clinica, ma come medicinali autorizzati all'immissione in commercio, anche condizionata.

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo datoriale di sicurezza, coerente con la sospensione del lavoratore non vaccinato.

  • art. 18 d.lgs. 81/2008

    È richiamato quale fonte dell'obbligo del datore di lavoro di adottare misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • art. 20 d.lgs. 81/2008

    È richiamato quale fonte degli obblighi di cura della salute e sicurezza gravanti sui lavoratori.

  • art. 279 d.lgs. 81/2008

    È richiamato in relazione agli obblighi di prevenzione e controllo per i lavoratori addetti a particolari attività.

  • sentenza Corte costituzionale n. 15/2023

    Ha ritenuto non irragionevoli l'obbligo vaccinale, la sospensione dal servizio e la mancata corresponsione della retribuzione e dell'assegno alimentare.

  • sentenza Corte costituzionale n. 14/2023

    È richiamata per la valutazione della ragionevolezza e proporzionalità dell'obbligo vaccinale alla luce della diffusione e imprevedibilità del contagio.

  • direttiva 2001/83/CE e regolamento UE n. 507/2006

    Sono richiamati per distinguere l'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio dalla sperimentazione clinica.

Massime di principio

  • L'obbligo vaccinale imposto per legge a categorie del personale della Difesa può applicarsi senza una distinzione individuale fondata sulle specifiche mansioni, quando è diretto a tutelare la salute collettiva, prevenire la diffusione del contagio e garantire lo svolgimento di funzioni istituzionali essenziali e indifferibili.
  • La scelta legislativa di subordinare lo svolgimento della prestazione lavorativa alla vaccinazione, anziché consentire tamponi periodici alternativi, non è irragionevole o sproporzionata quando, alla luce dei dati scientifici disponibili, il trattamento vaccinale è ritenuto idoneo a ridurre la circolazione del virus e il bilanciamento tra autodeterminazione sanitaria, salute collettiva e diritti dei terzi non eccede quanto necessario.
  • La sospensione dal servizio del dipendente che non adempie all'obbligo vaccinale costituisce attuazione di un obbligo datoriale di sicurezza e deriva dalla temporanea impossibilità di rendere la prestazione in condizioni idonee a prevenire il rischio di contagio; in applicazione del principio di corrispettività, durante tale sospensione non sono dovuti né la retribuzione né gli altri compensi o emolumenti.
  • Le discipline che prevedono un assegno alimentare durante sospensioni cautelari connesse a procedimenti penali o disciplinari non costituiscono un termine di comparazione pertinente rispetto alla sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, poiché le prime attendono l'accertamento di una responsabilità e dipendono dalla temporanea rinuncia datoriale alla prestazione, mentre la seconda consegue alla scelta del lavoratore di non adempiere alle condizioni di sicurezza richieste.
  • L'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio di un vaccino non equivale a una sperimentazione clinica ai sensi del regolamento UE n. 536/2014; pertanto, le garanzie previste per evitare indebiti condizionamenti alla partecipazione a una sperimentazione clinica non rendono illegittima la sospensione lavorativa prevista per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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