Cassazione Civile, Ordinanza n. 31218/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI relativo agli anni d'imposta 2014 e 2017 emesso nei confronti di una società che svolge attività di noleggio e deposito di container. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto parzialmente l'impugnazione, ritenendo non tassabili le aree scoperte destinate a transito, movimentazione e deposito dei container, sulla base dell'art. 39 del regolamento IUC del Comune, perché aree che per comune esperienza non sarebbero idonee a produrre rifiuti in misura apprezzabile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, assumendo che le aree scoperte in cui si movimentano e depositano i container sono aree operative produttive di rifiuti e quindi tassabili; (2) violazione del medesimo art. 1, comma 641, e dell'art. 39 del regolamento IUC, sostenendo che l'esclusione delle aree dall'imposta richiedeva una denuncia iniziale o di variazione mai presentata dalla società contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che il presupposto della TARI è la detenzione o occupazione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti e che l'esenzione o riduzione per aree non idonee a produrli costituisce eccezione, di cui il contribuente deve dare prova mediante apposita denuncia e documentazione obiettiva. La CTR, invece, aveva escluso la tassabilità delle aree senza verificare se la contribuente avesse assolto tale onere probatorio, finendo per presumere l'inidoneità a produrre rifiuti delle aree adibite a deposito e transito di container. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È richiamato come parametro del vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 641, L. n. 147 del 2013
La TARI è dovuta per la detenzione o occupazione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; l'area è tassabile salvo prova contraria dell'inidoneità a produrli.
art. 39 del regolamento IUC del Comune di Pioltello
Prevede l'esclusione dall'imposta per le aree che non possono produrre rifiuti o li producono in misura non apprezzabile, ma tale esclusione non può essere applicata in via presuntiva dal giudice senza la relativa denuncia/prova del contribuente.
art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993
L'impossibilità dei locali o delle aree di produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso deve risultare da denuncia originaria o di variazione e da elementi obiettivi direttamente rilevabili o documentazione idonea.
Massime di principio
- In materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; la regola generale è la tassabilità.
- L'esenzione o riduzione per aree non idonee a produrre rifiuti rappresenta un'eccezione e deve essere dimostrata dal contribuente, che deve indicare le obiettive condizioni di inutilizzabilità nella denuncia originaria o di variazione.
- Il giudice tributario non può riconoscere l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti sulla base di una mera presunzione o del solo richiamo a criteri di comune esperienza, se manca un adeguato riscontro documentale o oggettivo.
- Le aree scoperte adibite a deposito e movimentazione di container non sono automaticamente escluse dalla TARI: la loro eventuale esclusione dipende dalla prova concreta della loro non attitudine a produrre rifiuti.
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