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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31218/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI relativo agli anni d'imposta 2014 e 2017 emesso nei confronti di una società che svolge attività di noleggio e deposito di container. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto parzialmente l'impugnazione, ritenendo non tassabili le aree scoperte destinate a transito, movimentazione e deposito dei container, sulla base dell'art. 39 del regolamento IUC del Comune, perché aree che per comune esperienza non sarebbero idonee a produrre rifiuti in misura apprezzabile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, assumendo che le aree scoperte in cui si movimentano e depositano i container sono aree operative produttive di rifiuti e quindi tassabili; (2) violazione del medesimo art. 1, comma 641, e dell'art. 39 del regolamento IUC, sostenendo che l'esclusione delle aree dall'imposta richiedeva una denuncia iniziale o di variazione mai presentata dalla società contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che il presupposto della TARI è la detenzione o occupazione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti e che l'esenzione o riduzione per aree non idonee a produrli costituisce eccezione, di cui il contribuente deve dare prova mediante apposita denuncia e documentazione obiettiva. La CTR, invece, aveva escluso la tassabilità delle aree senza verificare se la contribuente avesse assolto tale onere probatorio, finendo per presumere l'inidoneità a produrre rifiuti delle aree adibite a deposito e transito di container. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È richiamato come parametro del vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 641, L. n. 147 del 2013

    La TARI è dovuta per la detenzione o occupazione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; l'area è tassabile salvo prova contraria dell'inidoneità a produrli.

  • art. 39 del regolamento IUC del Comune di Pioltello

    Prevede l'esclusione dall'imposta per le aree che non possono produrre rifiuti o li producono in misura non apprezzabile, ma tale esclusione non può essere applicata in via presuntiva dal giudice senza la relativa denuncia/prova del contribuente.

  • art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993

    L'impossibilità dei locali o delle aree di produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso deve risultare da denuncia originaria o di variazione e da elementi obiettivi direttamente rilevabili o documentazione idonea.

Massime di principio

  • In materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; la regola generale è la tassabilità.
  • L'esenzione o riduzione per aree non idonee a produrre rifiuti rappresenta un'eccezione e deve essere dimostrata dal contribuente, che deve indicare le obiettive condizioni di inutilizzabilità nella denuncia originaria o di variazione.
  • Il giudice tributario non può riconoscere l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti sulla base di una mera presunzione o del solo richiamo a criteri di comune esperienza, se manca un adeguato riscontro documentale o oggettivo.
  • Le aree scoperte adibite a deposito e movimentazione di container non sono automaticamente escluse dalla TARI: la loro eventuale esclusione dipende dalla prova concreta della loro non attitudine a produrre rifiuti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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