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Sentenza

Sentenza n. 13890/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202305428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi del meccanismo di payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Umbria che aveva ripartito tra le aziende private gli oneri di ripiano conseguenti al superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali, regionali e aziendali presupposti e connessi, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti e di adozione delle linee guida, l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, le deliberazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere e le circolari ministeriali. Le censure riguardavano sia l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il payback sui dispositivi medici, sia vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio sono intervenute disposizioni normative che hanno consentito alle imprese di estinguere l'obbligazione mediante il versamento di una quota ridotta rispetto all'importo originariamente richiesto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 48 per cento prevista dal decreto-legge n. 34 del 2023.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la cessazione della materia del contendere, ai sensi della disciplina sopravvenuta, richiedeva la produzione da parte delle amministrazioni regionali delle attestazioni dell'avvenuto e tempestivo versamento, da pubblicare sui rispettivi bollettini e siti istituzionali e da comunicare alla segreteria del TAR Lazio; tali attestazioni non risultavano prodotte. Tuttavia, la richiesta della stessa ricorrente di non procedere oltre nel merito, unitamente all'intervenuto versamento della quota ridotta, è stata valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito. Previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di payback e degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale.

    La disciplina sopravvenuta consente l'estinzione dell'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 mediante il versamento tempestivo della quota ridotta e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    Il successivo intervento normativo ha ulteriormente ridotto la quota necessaria per assolvere gli obblighi di payback e ha previsto, al ricorrere delle condizioni stabilite, la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve darne avviso alle parti; il TAR ha adempiuto a tale onere in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più l'utilità concreta della decisione giudiziale.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire l'obbligazione sostanziale mediante il pagamento di una quota ridotta e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, il versamento effettuato dal ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito del ricorso.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale presuppone il rigoroso adempimento delle formalità da essa stabilite, compresa, quando richiesta, la produzione in giudizio delle attestazioni dell'amministrazione sull'avvenuto e tempestivo pagamento; in mancanza, il giudice può qualificare la situazione come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La richiesta del ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, se non sono integrati i presupposti formali della relativa pronuncia, può essere valutata come manifestazione della sopravvenuta inutilità della decisione sul merito e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
  • La questione rilevata d'ufficio relativa alla sopravvenuta carenza di interesse deve essere previamente sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; assolto tale contraddittorio, il giudice può definire il giudizio per improcedibilità senza esaminare le censure sull'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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