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Sentenza

Sentenza n. 2240/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2603/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, nelle more seguito dal pagamento delle spettanze

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società cooperativa sociale ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, deducendo la mancata esecuzione del titolo e chiedendo il pagamento delle somme dovute. Nel corso del giudizio il Comune ha provveduto al pagamento delle spettanze azionate, come dichiarato in udienza dal difensore della ricorrente. Non risultavano contestazioni sulla somma dovuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il pagamento intervenuto nelle more ha eliminato l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, trattandosi di una pronuncia di merito che avrebbe richiesto la produzione della prova documentale dell’avvenuto pagamento. Tuttavia, ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni del difensore per accertare la sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerata la completezza del ricorso e la mancata contestazione della somma, il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 857,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge, da corrispondere al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il pagamento dell’importo azionato effettuato dall’amministrazione nelle more del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso per ottemperanza, con conseguente improcedibilità, quando l’avvenuto adempimento sia dichiarato in giudizio.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, richiede la prova documentale dell’avvenuto pagamento; in assenza di tale prova, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sulla base delle dichiarazioni rese in udienza dal difensore.
  • Quando il pagamento intervenuto nelle more determina l’improcedibilità del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della domanda alla luce della completezza del ricorso e della mancata contestazione dell’importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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