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Sentenza

Sentenza del 13/03/2018 n. 1634 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Imbarcazione - Strumentale all'attività d'impresa - Spese relative al carburante e altro - Netting - Prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRPEF dei costi sostenuti per un'imbarcazione, in particolare delle spese per carburante e altri costi, quando il mezzo è dichiarato strumentale all'attività d'impresa. Il contribuente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la strumentalità dell'imbarcazione. Tuttavia, per le singole spese di carburante, doveva essere dimostrata anche l'inerenza, cioè il collegamento concreto tra l'acquisto e l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Il ricorso al sistema di "netting" non esonera il contribuente dall'onere di documentare tale collegamento.

La decisione

La strumentalità dell'imbarcazione all'attività d'impresa consente in linea generale la deduzione dei relativi costi, salvo che l'Ufficio dimostri un uso promiscuo o personale. Per le spese di carburante, però, il contribuente deve fornire una prova autonoma dell'inerenza. Poiché la fatturazione non conteneva elementi sufficienti a riferire gli acquisti ai mezzi effettivamente strumentali all'attività, tali spese non sono state ammesse in deduzione. La decisione è quindi favorevole solo quanto al principio generale sulla strumentalità dell'imbarcazione e sfavorevole quanto alle spese di carburante non adeguatamente documentate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986, art. 64

    La deducibilità dei costi dei beni strumentali dipende dal loro effettivo impiego nell'attività d'impresa e dal rispetto del requisito di inerenza.

  • d.P.R. 633/1972, art. 19

    La detraibilità e il riconoscimento fiscale dei costi richiedono che siano riferibili all'attività economica esercitata e adeguatamente documentati.

  • Cassazione, sentenza n. 8699/2014

    Il contribuente deve provare l'inerenza delle spese portate in deduzione; la mera esistenza della fattura o l'utilizzo di procedure di fatturazione aggregata non dimostrano automaticamente il collegamento con l'attività d'impresa.

Massime di principio

  • La prova che un bene è strumentale all'attività d'impresa non comporta automaticamente la deducibilità di ogni spesa collegata al bene: occorre dimostrare anche l'inerenza delle singole uscite.
  • In presenza di contestazioni sull'uso promiscuo, una volta documentata la strumentalità del bene, spetta all'Amministrazione finanziaria provare l'eventuale utilizzo personale o estraneo all'attività.
  • Per carburante, manutenzione e altri costi variabili è necessario conservare documentazione che colleghi con precisione la spesa al mezzo, al periodo e all'attività esercitata.
  • Il sistema di "netting" o una fatturazione priva di dettagli identificativi non sostituisce la prova dell'inerenza e può comportare l'indeducibilità della spesa.
  • La documentazione fiscale deve consentire di verificare non solo l'importo pagato, ma anche il bene utilizzato e il rapporto concreto tra il costo e i ricavi o l'attività d'impresa.

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