Sentenza del 12/03/2015 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Operatività del raddoppio ai fini IRAP - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'operatività del raddoppio dei termini in materia di IRAP. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria non può avvalersi del termine raddoppiato per emettere un accertamento IRAP, poiché manca il presupposto dell'obbligo di denuncia penale previsto dalla disciplina sul raddoppio dei termini. L'accertamento eseguito oltre il termine ordinario risulta quindi tardivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione del raddoppio dei termini previsto per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi quando la violazione comporta l'obbligo di denuncia penale. Il contribuente ha sostenuto che tale disciplina non potesse estendersi all'IRAP, poiché le violazioni relative a questa imposta, diversamente da quelle concernenti le imposte dirette in senso tecnico, non determinano l'obbligo di denuncia penale.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi
Il raddoppio dei termini è collegato alla sussistenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale. Tale meccanismo non si applica automaticamente a ogni tributo, ma richiede che ricorrano i presupposti previsti dalla norma.
IRAP - disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive
Le violazioni relative all'IRAP non comportano, secondo la sentenza, l'obbligo di denuncia penale richiesto per il raddoppio dei termini; pertanto l'accertamento IRAP resta soggetto ai termini ordinari.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non si estende automaticamente a tutti i tributi: occorre verificare che la specifica violazione comporti un obbligo di denuncia penale.
- Per l'IRAP, in linea generale, l'Amministrazione finanziaria non può utilizzare il raddoppio dei termini previsto per le imposte sui redditi, poiché le violazioni IRAP non integrano il presupposto penale richiesto.
- Quando un accertamento viene notificato oltre il termine ordinario, il contribuente può contestarne la tempestività verificando sia il tributo interessato sia l'effettiva sussistenza dei presupposti per il raddoppio.
- La possibilità di applicare termini più lunghi deve essere interpretata restrittivamente e non può fondarsi sulla sola connessione dell'IRAP con un accertamento riguardante imposte sui redditi.
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