Cassazione Civile, Sentenza n. 1853/2020 del 28/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La cooperativa ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per il 2003. La Commissione tributaria provinciale di Brescia aveva accolto il ricorso solo in parte, annullando la ripresa relativa ai contributi mensa; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 13 maggio 2011, ha respinto sia l'appello principale della cooperativa sia l'appello incidentale dell'Ufficio. La controversia in Cassazione riguardava in particolare la deducibilità dei ristorni ai soci e la determinazione della quota di avanzo di gestione riferibile ai rapporti mutualistici, rispetto a quella generata dai rapporti con terzi. Il primo motivo denunciava violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992: la cooperativa contestava l'affermazione della CTR secondo cui in appello erano state riproposte le argomentazioni di primo grado senza elementi nuovi. Il secondo motivo denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse esaminato la somma di Euro 1.229.790,15, qualificata dall'Ufficio come ristorno ai soci e dalla cooperativa come rimborso di un precedente prestito, mentre la questione effettiva riguardava i criteri di determinazione dell'avanzo imputabile all'attività con i soci. Il terzo motivo lamentava omessa motivazione sulle contestazioni relative all'imputazione ai rapporti con soci e terzi dei premi dei fornitori, dei contributi pubblicitari e dei costi, compresi quelli del personale. Il quarto motivo denunciava violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 601/1973, contestando il metodo proporzionale adottato dall'Ufficio per ripartire ricavi e costi tra gestione mutualistica e gestione con terzi, in assenza di contabilità separata. La cooperativa sosteneva che tale metodo trascurasse la genesi delle singole poste e ripartisse il conto economico, anziché determinare direttamente l'avanzo ristornabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la considerazione della CTR sulla riproposizione delle argomentazioni di primo grado non era una statuizione autonoma di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, ma rafforzava l'adesione alla decisione di primo grado. Ha esaminato congiuntamente e rigettato come infondati i restanti motivi. In base all'art. 12 del D.P.R. n. 601/1973, sono deducibili i ristorni che restituiscono ai soci una parte del prezzo di beni o servizi acquistati o attribuiscono un maggiore compenso per conferimenti, purché derivino dagli scambi con i soci; non è deducibile la quota di avanzo riferibile ai rapporti con terzi. La cooperativa non aveva fornito prova convincente della quota di avanzo riferibile agli scambi mutualistici né aveva indicato e documentato criteri alternativi attendibili per ripartire premi, contributi pubblicitari e costi. La mancanza di una ripartizione analitica in contabilità dei costi e dei ricavi delle diverse gestioni aveva reso inevitabile il rischio di una ricostruzione dell'Ufficio mediante indagine a campione e imputazione proporzionale. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la riflessione svolta dalla CTR (che in effetti ha osservato che le parti si erano limitate a riproporre le stesse considerazioni svolte in prime cure e senza apportare alcun elemento di novità), lungi dall’essere rivolta a censurare il ricorso in chiave di inammissibilità per difetto degli elementi di cui all’art. 53 cit., (circa la forma ed i requisiti dell’atto di appello innanzi alla CTR), mira semmai a rafforzare la propria adesione al percorso argomentativo svolto dai giudici di prime cure, ritenuto insuperato dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente.
Il richiamo della CTR alla riproposizione delle difese di primo grado non equivale a una pronuncia di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 53; può invece esprimere l'adesione alle ragioni della decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta insieme agli altri motivi connessi: la decisione di merito era sorretta dall'autonoma e non superata ragione della mancata prova della quota di avanzo riferibile ai rapporti di scambio con i soci.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza motivazionale relativa all'imputazione di premi, contributi pubblicitari e costi non ha condotto alla cassazione, poiché la ricorrente non aveva provato né specificato ripartizioni alternative concretamente corrette.
art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Premesso che la norma, nel definire i ristorni deducibili, opera un espresso riferimento alla “restituzione ai soci di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati”, si ricava che essi devono conseguire a rapporti di scambio intervenuti con i soci (in tal caso venendo in rilievo un vero e proprio rimborso del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa), dovendosi per converso escludersi dal regime della deducibilità quella parte del complessivo avanzo di gestione imputabile ai rapporti con i terzi.
Sono deducibili i ristorni che derivano da rapporti di scambio con i soci e attribuiscono loro il vantaggio mutualistico; resta esclusa la parte dell'avanzo di gestione riferibile alle operazioni con terzi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge non sono fondate quando non superano la ragione decisiva della sentenza, costituita nel caso concreto dall'assenza di prova convincente sulla quota di avanzo effettivamente riconducibile agli scambi con i soci.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio processuale non supera la decisione di merito fondata sulla mancata dimostrazione della quota di avanzo imputabile ai rapporti mutualistici.
art. 378 c.p.c.
La disposizione è menzionata soltanto quale base del deposito della memoria della ricorrente e non è oggetto di interpretazione o applicazione decisoria.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale dei ristorni di una cooperativa, occorre che essi costituiscano restituzione di una parte del prezzo di beni o servizi acquistati dai soci, o maggiore compenso per i conferimenti, e che siano direttamente riconducibili ai rapporti di scambio mutualistico; non è deducibile la quota di avanzo riferibile ai rapporti con terzi.
- Chi invoca la deducibilità dei ristorni deve fornire prova concreta della quota di avanzo di gestione generata dagli scambi con i soci, distinguendola da quella riferibile alle operazioni con terzi.
- Se la contabilità non separa analiticamente costi e ricavi delle diverse gestioni, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire le componenti mediante indagine a campione e imputazione proporzionale; chi contesta la ricostruzione deve indicare e documentare il criterio alternativo corretto e le specifiche ripartizioni delle singole poste.
- L'affermazione del giudice d'appello secondo cui le parti hanno riproposto le difese di primo grado senza apportare novità non integra, da sola, una declaratoria di inammissibilità dell'appello per inosservanza dei requisiti formali, quando è utilizzata per confermare la valutazione di merito già compiuta.
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