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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41417/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato minorenne contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione per i minorenni, che aveva confermato la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria. Il primo motivo lamentava violazione di legge penale per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del furto con strappo, sostenendo che la condotta non integrasse la rapina impropria; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era inammissibile perché meramente reiterativa di doglianze già dedotte e respinte in appello, oltre che manifestamente infondata, poiché la giurisprudenza ritiene sufficiente, per la rapina impropria, che tra sottrazione e violenza/minaccia intercorra un intervallo tale da non spezzare l'unitarietà dell'azione finalizzata a impedire la restituzione del bene o ad assicurare l'impunità. Il secondo motivo deduceva l'omessa applicazione dell'art. 628, comma 2, c.p. come reinterpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; anche tale doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non risultava previamente proposta in appello e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione, in difetto di specifica contestazione rispetto alla ricostruzione dei motivi di gravame riportata nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile perché ripetitivo di censure già esaminate e comunque infondato nel merito quanto alla configurabilità della rapina impropria e al requisito dell'immediatezza. Ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità perché non risultava devoluto in appello, in applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La decisione di merito resta dunque ferma nei suoi effetti.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La rapina impropria richiede che la violenza o minaccia seguano la sottrazione in un arco temporale non tale da interrompere l'unitarietà dell'azione; non è necessaria una contestualità rigorosa tra sottrazione e violenza/minaccia.

  • art. 628, comma 2, c.p.

    È richiamato quale disposizione che il ricorrente assumeva dover essere applicata secondo la reinterpretazione della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le censure non dedotte specificamente in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale all'obbligo di omettere le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure meramente ripetitive di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito.
  • La rapina impropria è configurabile anche quando tra sottrazione e violenza o minaccia non vi sia contestualità assoluta, purché la sequenza resti unitaria e la violenza sia funzionale a impedire il recupero della cosa o ad assicurare l'impunità.
  • In cassazione non possono essere proposte per la prima volta questioni di diritto che avrebbero dovuto essere specificamente devolute con l'atto di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
  • La deduzione di una nuova interpretazione normativa sopravvenuta richiede che la questione sia coerentemente correlata ai motivi di gravame già proposti, altrimenti opera il filtro di inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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