Cassazione Penale, Ordinanza n. 10187/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo: 1) l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) il vizio di motivazione sulla stessa mancata applicazione della particolare tenuità del fatto; 3) la violazione di legge per non avere la Corte di appello applicato le pene sostitutive; 4) il vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infraquinquennale. La decisione riferisce che la Corte territoriale aveva valorizzato la recidiva reiterata specifica come indice di accentuata pericolosità sociale e di elevato grado di colpevolezza, escludendo così la particolare tenuità del fatto. Quanto alle pene sostitutive, la Cassazione rileva che l'imputato non ne aveva chiesto l'applicazione in appello, rendendo la censura inammissibile. Sulla comparazione tra attenuanti generiche e recidiva, la Corte osserva che l'accoglimento è comunque precluso dal divieto di cui all'art. 69, quarto comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i primi due motivi sulla particolare tenuità del fatto, inammissibile il terzo motivo sulle pene sostitutive perché non richieste in appello, e manifestamente infondato il quarto motivo sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva per il divieto legale di comparazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito valorizza in modo congruo la recidiva reiterata specifica come indice di accentuata pericolosità sociale e di elevato grado di colpevolezza.
art. 606, ultimo comma, c.p.p.
La censura sulle pene sostitutive è inammissibile quando la sostituzione della pena detentiva non sia stata richiesta nel giudizio di appello.
art. 69, quarto comma, c.p.
Il bilanciamento favorevole tra attenuanti generiche e recidiva reiterata è precluso dal divieto espresso previsto dalla norma.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di una recidiva reiterata specifica, se la motivazione di merito la valorizza come indice di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
- In sede di legittimità non è deducibile la mancata applicazione delle pene sostitutive quando la relativa richiesta non sia stata formulata nel giudizio di appello.
- Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non può essere accolto quando la legge stabilisce un espresso divieto di bilanciamento.
- La deduzione in cassazione deve essere specifica e autosufficiente: censure generiche o non supportate da una corretta allegazione processuale possono essere dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
Come è indicizzato
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