Sentenza n. 5288/2026 - Roma, Sezione 1Q
Per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: della Delibera del D.G. ASL Bari n. 2188 del 14 novembre 2022); della Delibera del D.G. ASL Barletta Andria Trani n. 1586 del 14 novembre 2022; della Delibera del D.G. ASL Brindisi n. 2848 del 14 novembre 2022; della Delibera del C.S. ASL Foggia n. 680 del 14 novembre 2022; della Delibera del C.S. ASL Lecce n. 392 del 14 novembre 2022; della Delibera del D.G. ASL Taranto n. 2501 del 14 novembre 2022; della Delibera del C.S. A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia n. 596 del 14 novembre 2022; della Delibera del D.G. A.O.U. Policlinico di Bari n. 1148 del 14 novembre 2022; della Delibera del D.G. IRCCS De Bellis n. 565 del 14 novembre 2022; della Delibera del D.G. Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II n. 619 del 14 novembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lett. b) della L. 228/2012, dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del TFUE; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/2/2023: - dell'Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.- Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” pubblicato sul portale istituzionale della Regione l'8 febbraio 2023; - della Delibera D.G. della ASL Brindisi n. 255 del 02 febbraio 2023; - della Delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del 03 febbraio 2023, di contenuto non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 del D.L. 34/2023 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 53, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; nonché in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sui quesiti contenuti nei motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/9/2023: - della nota della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale prot. AOO_168/0004012 del 15/6/2023, avente ad oggetto “Comunicazione per payback dispositivi medici”, comunicata all'esponente il 16 giugno 2023; - dell'allegato “Elenco quota di ripiano per fornitore ex determinazione del dipartimento Salute n. 1 del 08/02/2023 alla luce del D.L. n. 34 del 30/03/2023”; - di tutti gli atti presupposti e conseguenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 del D.L. 34/2023 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 53, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; nonché in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sui quesiti contenuti nei motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di quantificazione del relativo payback per gli anni 2015-2018, nonché successivi atti regionali di ricalcolo e comunicazione degli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti con cui le amministrazioni statali e la Regione Puglia hanno definito, per gli anni 2015-2018, i tetti di spesa regionali per dispositivi medici e gli oneri di compartecipazione posti a carico delle aziende private mediante il meccanismo del payback. Sono stati dedotti vizi propri degli atti impugnati e vizi derivanti dall'illegittimità costituzionale delle norme primarie disciplinanti il meccanismo, con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. È stata inoltre proposta domanda di accesso agli atti e ai documenti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri individualmente imputati. I motivi aggiunti hanno esteso l'impugnazione agli atti regionali di aggiornamento, ricalcolo e comunicazione del payback, riproponendo le richieste di incidente di costituzionalità e di rinvio pregiudiziale.
La decisione
Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento alla Regione Puglia e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha qualificato la situazione come sopravvenuto difetto di interesse, e non come cessazione della materia del contendere, perché il venir meno dell'utilità della decisione deriva dal versamento effettuato dalla stessa ricorrente e non da un'attività successiva integralmente satisfattiva della pubblica amministrazione. L'annullamento degli atti impugnati è divenuto sostanzialmente inutile; pertanto il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito, comprese le richieste di rimessione alla Corte costituzionale, di rinvio pregiudiziale e di accesso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, anche in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...], precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La disposizione sopravvenuta rende sostanzialmente inutile la decisione sull'annullamento degli atti di payback quando l'azienda abbia effettuato il versamento della quota ridotta; tale situazione determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È la disciplina primaria richiamata quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018; le relative questioni di legittimità sono state assorbite per l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Consente la trattazione da remoto della camera di consiglio; la decisione richiama tale disposizione per l'avviso presidenziale relativo alla possibile improcedibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ricorre quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato, anche se non vi è stata una specifica attività satisfattiva della pubblica amministrazione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone invece che l'operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato mediante un nuovo assetto del rapporto; non è sufficiente che il ricorrente, per effetto di una disciplina sopravvenuta, abbia adempiuto alla propria obbligazione e non conservi più interesse alla decisione.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti né le questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale dell'Unione europea, che restano assorbite.
- La sopravvenuta inutilità della decisione sull'atto impugnato determina l'improcedibilità anche delle ulteriori domande o censure collegate, quando la loro trattazione non possa più procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale.
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