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Ordinanza

Ordinanza n. 1365/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensiva, dei seguenti atti: a) della Delibera n. 340/2024 dell’11.9.2024 avente ad oggetto “ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI -OMISSIS-, PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ) CONT. 17/24/DSDI – PROC. 54/BL”; b) ove e per quanto lesivo dell’atto di contestazione n. 17/24/DSDI del 28.3.2024; c) ove e per quanto lesivo del verbale di audizione del 14.5.2024; d) ove e per quanto lesiva della relazione (prot. n. 120316 del 5 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG; e) ove e per quanto lesive delle note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048); f) ove e per quanto lesiva della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019; g) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente.

Giustizia amministrativa202502080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 340/2024, recante ordinanza-ingiunzione per la violazione dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera AGCOM n. 340/2024 dell'11 settembre 2024, con la quale è stata constatata la violazione dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, oltre agli atti di contestazione, al verbale di audizione, alla relazione istruttoria, alle note amministrative e alla delibera AGCOM n. 132/19/CONS. L'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non decide né la domanda cautelare né il merito, limitandosi a rilevare che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018, già rimessa alla Corte costituzionale in altro giudizio dalla medesima Sezione, può risultare determinante per la decisione della causa.

La decisione

Il TAR, impregiudicata ogni decisione sul rito e sul merito, ha disposto la sospensione impropria del giudizio fino alla definizione del giudizio pregiudiziale pendente davanti alla Corte costituzionale. Ha ritenuto applicabile l'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 28/2014, secondo cui nel processo amministrativo è possibile sospendere il giudizio principale quando una questione di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile alla causa sia stata sollevata in un diverso giudizio. La sospensione è stata disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. Per la prosecuzione del giudizio sospeso, l'art. 80, comma 1, c.p.a. richiede la presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, sul rito, sulla domanda cautelare o sul merito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla l. 9 agosto 2018, n. 96

    La disposizione della cui violazione il ricorrente è stato ritenuto responsabile nella delibera impugnata.

  • art. 9, comma 2, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla l. 9 agosto 2018, n. 96

    Norma oggetto della questione di legittimità costituzionale pendente davanti alla Corte costituzionale, ritenuta potenzialmente determinante per la decisione del giudizio.

  • art. 79 c.p.a.

    Base normativa per la sospensione del processo amministrativo.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Prevede, secondo quanto richiamato nell'ordinanza, la necessità di presentare l'istanza di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale per la prosecuzione del giudizio sospeso.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della sospensione del giudizio per la pendenza di una questione pregiudiziale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale indicato nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, in combinato disposto con l'art. 42 Cost.

  • art. 42 Cost.

    Parametro costituzionale collegato all'art. 3 Cost. nella questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Parametro costituzionale interposto rispetto agli obblighi derivanti dalla CEDU e dal diritto dell'Unione europea nella questione pendente.

  • artt. 3 CEDU e 1 Protocollo n. 1 addizionale CEDU

    Parametri interposti richiamati nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, d.l. n. 87/2018.

  • artt. 17 e 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Parametri del diritto dell'Unione europea richiamati nella questione di legittimità costituzionale pendente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo è ammissibile la sospensione impropria del giudizio principale quando una questione di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile alla causa sia stata sollevata in un diverso giudizio e possa risultare determinante per la decisione.
  • La sospensione impropria può essere disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., anche prima di ogni decisione sul rito e sul merito, quando la definizione della questione costituzionale costituisca un antecedente potenzialmente decisivo.
  • Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale, la prosecuzione del giudizio amministrativo sospeso richiede la presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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