Ordinanza n. 2031/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale di estinzione del giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio sospeso nel termine di legge
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli opponenti hanno proposto opposizione contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza del Giudice di pace di Palermo. Hanno chiesto la revoca del decreto e la fissazione dell'udienza di discussione, senza tuttavia prospettare specifici vizi in procedendo del decreto o del relativo procedimento. Il procuratore distrattario ha inoltre dichiarato di non avere più interesse a coltivare personalmente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, avendone ottenuto il pagamento; tale dichiarazione è stata ritenuta irrilevante rispetto all'opposizione proposta anche nell'interesse dell'altro opponente.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile l'opposizione per genericità della domanda. Ha affermato che, una volta emesso e comunicato il decreto di perenzione o, più in generale, il decreto di estinzione del giudizio nei casi previsti dall'art. 35, comma 2, c.p.a., la mera dichiarazione di persistente interesse alla decisione non è sufficiente: l'opponente deve indicare specifici vizi in procedendo idonei a inficiare il decreto o il relativo procedimento. Poiché nessun vizio era stato dedotto, l'opposizione non poteva essere esaminata nel merito. Le spese del procedimento di opposizione sono state poste solidalmente a carico degli opponenti e liquidate in € 750,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini previsti.
art. 80 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della dichiarazione di estinzione per mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio sospeso.
art. 85 c.p.a.
Disciplina il giudizio di opposizione al decreto di estinzione o perenzione; l'opposizione richiede la prospettazione di vizi del decreto o del relativo procedimento.
art. 85, comma 5, c.p.a.
Consente la condanna alle spese del procedimento di opposizione in caso di esito sfavorevole all'opponente, equiparato al rigetto anche quando la definizione avvenga con pronuncia in rito.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l'avviso dato in camera di consiglio sulla possibile inammissibilità dell'opposizione.
Massime di principio
- L'opposizione contro un decreto che dichiara l'estinzione o la perenzione del giudizio non può fondarsi sulla mera dichiarazione dell'interesse a proseguire la causa: l'opponente deve prospettare specifici vizi in procedendo idonei a inficiare il decreto o il procedimento che lo ha preceduto.
- Il principio secondo cui l'opposizione al decreto di perenzione richiede la deduzione di vizi del decreto si applica, in ragione dell'unitarietà della struttura e della funzione del giudizio disciplinato dall'art. 85 c.p.a., anche alle opposizioni contro decreti di estinzione adottati per cause diverse dalla perenzione, purché riconducibili all'art. 35, comma 2, c.p.a.
- La mancata prospettazione di qualsiasi vizio del decreto di estinzione determina l'inammissibilità dell'opposizione per genericità della domanda.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di estinzione, una pronuncia in rito sfavorevole all'opponente è equiparata al rigetto ai fini della condanna alle spese ai sensi dell'art. 85, comma 5, c.p.a.
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