Ordinanza n. 1422/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza e del decreto ingiuntivo, nonché inerzia del Commissario ad acta nominato per l’esercizio del potere sostitutivo
Esito
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza di ottemperanza, con la quale era stato ordinato al Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione di pagare le somme dovute in esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Agrigento entro sessanta giorni. Per il caso di persistente inerzia era stato nominato Commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento regionale delle attività produttive, con facoltà di delega. Decorso inutilmente anche il termine assegnato per l’esercizio del potere sostitutivo, la ricorrente ha sollecitato il Commissario e il soggetto delegato e ha quindi chiesto la sostituzione del Commissario ad acta, deducendone l’inerzia.
La decisione
Il TAR respinge l’istanza di sostituzione del Commissario ad acta, ritenendo che la nomina di un nuovo soggetto non assicurerebbe allo stato una più celere esecuzione del giudicato, poiché comporterebbe tempi ulteriori per la presa di cognizione dell’incarico e degli atti. Il Collegio ribadisce che il Commissario ad acta è titolare di un ufficio pubblico e ausiliario del giudice, sicché è tenuto a dare esecuzione al giudicato nei termini e secondo le modalità stabilite. Il Commissario può sottrarsi all’incarico solo per ragioni oggettive e comprovate, da rappresentare tempestivamente al giudice dell’ottemperanza; l’inerzia può rilevare anche sotto il profilo della responsabilità connessa all’ufficio. La responsabilità per l’esercizio del potere sostitutivo permane anche in capo al dirigente delegante, che conserva la titolarità dell’ufficio e non è esonerato dagli obblighi derivanti dal giudicato. Il TAR mantiene ferma la nomina, ma reitera l’ordine di provvedere, anche tramite il delegato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, imponendo una relazione puntuale sulle attività svolte e sulle ragioni del ritardo e avvertendo che ulteriori ritardi saranno valutati ai fini dell’adozione delle misure conseguenti. La richiesta di sostituzione potrà essere rivalutata qualora persista l’inerzia. La prosecuzione del giudizio è fissata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dei poteri e degli obblighi connessi all’ufficio del Commissario ad acta.
Il Commissario ad acta, nominato nel giudizio di ottemperanza, deve dare esecuzione al giudicato secondo i termini e le modalità stabiliti dal giudice.
Massime di principio
- Il Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza è titolare di un ufficio pubblico e opera quale ausiliario del giudice; deve quindi eseguire il giudicato nei termini e secondo le modalità fissate dal provvedimento giurisdizionale.
- Il Commissario ad acta può non esercitare le funzioni conferitegli soltanto in presenza di ragioni oggettive e comprovate, da rappresentare tempestivamente al giudice dell’ottemperanza; tali ragioni non giustificano, di per sé, la mancata attivazione del potere sostitutivo.
- L’inerzia del soggetto delegato nell’esercizio delle funzioni commissariali resta riferibile anche al dirigente delegante, che conserva la titolarità dell’ufficio e la responsabilità per l’esecuzione del giudicato, nonostante la delega interna.
- La sostituzione del Commissario ad acta può essere negata quando, in concreto, la nomina di un nuovo soggetto rischi di ritardare ulteriormente l’esecuzione del giudicato; il giudice può invece mantenere ferma la nomina e reiterare l’ordine di adempimento, fissando un termine perentorio e imponendo una relazione sull’attività svolta e sulle ragioni del ritardo.
Come è indicizzato
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