Ordinanza n. 355/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’Ordinanza Dirigenziale dell’Area I del Comune di Bacoli (NA) registro generale n° 152 del 22/09/2025 con la quale è stata disposta alla Fusaria s.r.l. la cessazione e la chiusura dell’attività per alcune opere realizzate, presso lo stabilimento “Punta Romana”, in assenza di titolo edilizio; b) dell’Ordinanza Dirigenziale dell’Area V del Comune di Bacoli (NA) registro generale n° 142 del 22/08/2025, emessa ai sensi dell’art. 35 c. 1 del DPR 380/01, con la quale è stata ingiunto alla Fusaria srl la demolizione di alcune opere realizzate, presso lo stabilimento denominato “Punta Romana”, in assenza di titolo edilizio; c) per quanto occorra della relazione di sopralluogo prot. n° 24342 del 18.08.2025 mai comunicata né conosciuta e richiamata nel provvedimento sub a); d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze dirigenziali comunali recanti la cessazione e chiusura dell’attività e l’ingiunzione di demolizione di opere ritenute abusive presso uno stabilimento
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore stabilimento)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale che disponeva la cessazione e chiusura dell’attività per opere realizzate in assenza di titolo edilizio, nonché l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.P.R. 380/2001. È stata inoltre contestata, per quanto occorresse, la relazione di sopralluogo richiamata nel provvedimento e non comunicata alla ricorrente. Nel corso della fase cautelare il Comune ha sospeso gli effetti della SCIA presentata dalla società per il parziale ripristino dello stato dei luoghi, subordinandone la prosecuzione all’ottenimento della valutazione di incidenza ambientale regionale (VINCA). La società ha quindi integrato la pratica con una SCIA condizionata al rilascio della VINCA e ha inoltrato la relativa richiesta alla Regione Campania, chiedendo di mantenere sospesa l’efficacia dell’ordinanza di demolizione fino alla definizione della pratica e al completamento del ripristino. Il Comune non si è opposto alla richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, senza definire nel merito i motivi di annullamento, ritenendo accoglibile la richiesta alla luce della sospensione degli effetti della SCIA, dell’integrazione della pratica con una SCIA condizionata al rilascio della VINCA e dell’avvenuta richiesta di VINCA alla Regione. Ha sospeso ad tempus, fino al 15 giugno 2026, l’efficacia di entrambe le ordinanze dirigenziali impugnate: quella relativa alla cessazione e chiusura dell’attività e quella di demolizione. Ha posto a carico del Comune l’obbligo di depositare entro il 30 giugno 2026 una relazione documentata, previo sopralluogo, sullo stato dei luoghi all’esito del ripristino e sull’effettiva presenza delle ulteriori opere indicate come abusive nell’ordinanza ex art. 35 d.P.R. 380/2001. La regolazione delle spese è stata rinviata alla conclusione della fase cautelare. L’udienza camerale è stata rinviata al 9 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la trattazione e l’accoglimento della domanda cautelare.
art. 35, comma 1, d.P.R. 380/2001
È la norma in base alla quale il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione delle opere ritenute abusive.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’efficacia di provvedimenti repressivi edilizi può essere sospesa temporaneamente quando il privato abbia intrapreso un concreto percorso di ripristino, subordinato alla definizione di un procedimento amministrativo ambientale, e l’amministrazione non si opponga alla sospensione.
- La sospensione cautelare può essere disposta ad tempus e accompagnata da specifici incombenti istruttori a carico dell’amministrazione, finalizzati a verificare lo stato dei luoghi e l’effettiva permanenza delle opere contestate.
- Quando la definizione della situazione edilizia dipende dall’esito di una valutazione di incidenza ambientale e il privato abbia presentato una SCIA condizionata al relativo rilascio, il giudice può coordinare temporaneamente l’efficacia delle sanzioni edilizie con lo svolgimento del procedimento ambientale, senza anticipare la decisione sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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