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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19687/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un professionista impugnava un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito da lavoro autonomo, valorizzando movimenti bancari in uscita e qualificandoli come compensi presunti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973. In primo grado l’atto era stato annullato solo in parte; in appello sia l’ufficio sia il contribuente vedevano respinti i rispettivi gravami. In cassazione il contribuente proponeva un primo ricorso, deducendo vizio di motivazione: sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto generiche e non idonee le giustificazioni offerte per alcuni prelievi, non considerando una dichiarazione scritta della moglie che affermava di avere ricevuto le somme in contanti, il richiamo ai doveri di assistenza coniugale e la documentazione bancaria dei prelievi. Con un successivo ricorso denunciava inoltre violazione dell’art. 32 citato e dell’art. 2697 c.c., nonché nullità della sentenza per avere deciso sulla base di una presunzione legale poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 228 del 2014, chiedendo anche rimessione in termini. La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo ricorso perché la questione sulla sopravvenuta illegittimità costituzionale non era stata utilmente introdotta nei motivi originari e, comunque, non può superare le preclusioni processuali e il giudicato formatosi sul capo non impugnato; ha ritenuto inammissibile anche il primo motivo perché la censura mirava a rivalutare il materiale probatorio e non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti in cassazione, essendo inoltre presente una doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso la rimessione in termini e ha affermato che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 non poteva essere utilmente invocata in questa sede, perché la questione non era stata ritualmente devoluta con i motivi di ricorso e comunque operano le preclusioni derivanti dal sistema delle impugnazioni e dal consolidamento del rapporto. Ha poi precisato che la censura sulla valutazione delle prove era inammissibile in cassazione, poiché diretta solo a contestare l’apprezzamento del merito, non un omesso esame di fatto storico decisivo, e inoltre la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione sui prelievi bancari del professionista non può essere utilmente contestata in cassazione se la relativa questione non è stata ritualmente dedotta nei motivi di impugnazione; la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non supera le preclusioni processuali dei capi non impugnati.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non è stata accolta, perché la doglianza era in realtà diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In cassazione è ammissibile solo la denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla sufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude la censura di vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti erga omnes per l’avvenire, ma non travolge automaticamente le preclusioni e i rapporti ormai esauriti.

  • art. 113 c.p.c.

    La doglianza di nullità per decisione fondata su norma non più applicabile è stata ritenuta inammissibile perché la questione era fuori dal perimetro del giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito rimettere in discussione in cassazione l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-bis; comma 1-quater

    È stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma non consente, di per sé, di superare le preclusioni derivanti dal sistema delle impugnazioni né di riaprire questioni non ritualmente devolute, se il relativo capo della decisione è coperto da giudicato o non è stato specificamente censurato.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di merito delle prove una nuova lettura del materiale istruttorio: il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sui medesimi fatti e sulle medesime prove, opera la preclusione della doppia conforme, che restringe ulteriormente il sindacato sulla motivazione.
  • La prova contraria rispetto alle presunzioni fiscali deve essere effettiva e specifica; in sede di legittimità non è possibile trasformare una contestazione sulla valutazione delle giustificazioni in un riesame del merito.
  • Il richiamo a norme sopravvenute o a pronunce della Corte costituzionale deve essere veicolato nei limiti e nei tempi del giudizio: l’effetto demolitorio della norma non elimina automaticamente la stabilità dei rapporti processuali ormai consolidati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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