Cassazione Civile, Ordinanza n. 03171/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare nel quale era stato prodotto un certificato urbanistico del 1992 che attestava falsamente la destinazione agricola di un terreno, anziché il suo carattere demaniale. In un precedente giudizio la parte oggi ricorrente aveva visto rigettare l'eccezione di nullità del preliminare per tardività della produzione di quel documento; quel giudizio si era poi concluso con sentenza di risoluzione del contratto confermata in cassazione. Successivamente la stessa parte ha promosso un autonomo giudizio di querela di falso in via principale ex art. 221 c.p.c., chiedendo la declaratoria di falsità del certificato e tentando di cumularvi la domanda di nullità del preliminare. La Corte d'appello ha confermato la falsità del certificato, ordinato la rinnovazione del documento e dichiarato inammissibili le ulteriori domande. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 221 e 226 c.p.c. e dell'art. 111, comma 2, Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo contraddittorio sull'efficacia del preliminare dopo la declaratoria di falsità e che erroneamente avesse ritenuto inammissibile il cumulo della domanda di nullità nel giudizio di querela di falso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, convertendo il primo motivo in censura di violazione di legge nella parte in cui era formalmente veicolato come vizio motivazionale. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, chiarendo che il precedente invocato dal ricorrente riguardava la querela di falso in via incidentale in un giudizio già pendente, mentre il caso odierno concerneva una querela di falso in via principale proposta in un distinto processo. La Corte ha ribadito l'orientamento per cui nel giudizio di querela di falso in via principale non è ammissibile il cumulo di ulteriori domande, e ha osservato che non vi era alcun conflitto tra i due processi perché avevano oggetti diversi. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
La querela di falso in via principale non tollera, secondo l'orientamento confermato dalla Corte, il cumulo con ulteriori domande come la domanda di nullità del contratto.
art. 226 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 221 c.p.c. a sostegno della censura sulla proponibilità di ulteriori domande nel giudizio di falso.
art. 111, comma 2, Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere che un'interpretazione formalistica delle norme processuali avrebbe inciso sulla ragionevole durata del processo; la Corte non ha ritenuto fondato il rilievo.
art. 360, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge; la Corte ha trattato la censura in termini di correttezza dell'interpretazione delle norme processuali.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il primo motivo è stato convertito, nei limiti consentiti, in censura di violazione di legge; il vizio motivazionale è stato comunque ritenuto non fondato.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Richiamato per affermare che il primo motivo, se mantenuto come vizio motivazionale, sarebbe stato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La querela di falso proposta in via principale in un autonomo giudizio non consente, di regola, il cumulo con domande ulteriori aventi oggetto diverso, perché ciò altererebbe la struttura del relativo procedimento.
- Le considerazioni sull'opportunità di evitare la dilatazione dei tempi del processo, espresse per la querela di falso incidentale, non sono automaticamente trasferibili alla querela di falso principale, che è ontologicamente distinta.
- Quando si invoca un precedente giurisprudenziale, occorre verificare se esso riguardi una fattispecie processuale realmente sovrapponibile; la differenza tra querela di falso incidentale e principale impedisce un'applicazione analogica indiscriminata.
- Se la parte abbia già potuto far valere le proprie ragioni in un diverso giudizio e il mancato esame del documento dipenda da tardiva produzione imputabile alla stessa parte, ciò può rafforzare la conferma dell'orientamento che esclude l'ammissibilità del cumulo nel giudizio di falso principale.
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