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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29887/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 600/1973, maggiori IRPEF, IRAP e IVA nei confronti del titolare di una ditta individuale. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia limitandosi ad affermare che permaneva la mancanza di prova che la transazione effettuata dall'appellato fosse andata a buon fine. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) in subordine, violazione degli artt. 2697 c.c. e ss. e dell'art. 2723 c.p.c., per mancata prova da parte del contribuente idonea a smentire le circostanze dedotte e documentate dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e quindi nulla, perché non consentiva di comprendere il ragionamento decisorio e si risolveva in una apodittica adesione alla sentenza di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 600/1973

    ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b)

    norma posta a base del recupero a tassazione dei maggiori imponibili contestati dall'Ufficio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiede una motivazione della sentenza tributaria non apparente e idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva, non essendo sufficiente una formula apodittica o meramente adesiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato in via subordinata per la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prova testimoniale/indiziaria.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la distribuzione e l'assolvimento dell'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi e impeditivi del credito tributario.

  • art. 2723 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova di circostanze che avrebbero richiesto specifiche regole probatorie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte in tema di sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per dare conto della trattazione camerale con proposta del relatore.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la motivazione è censurabile come nullità solo quando presenti un'anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia quando manchi in modo assoluto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende intelligibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio tributario non è sufficiente una generica affermazione conclusiva o una mera adesione alla decisione di primo grado: il giudice di appello deve confrontarsi con le censure mosse e spiegare perché le ritiene infondate.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione investe validamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l'esame del merito.
  • Il vizio di motivazione va desunto dal solo testo della sentenza impugnata, senza affidarsi a integrazioni con congetture dell'interprete.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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