Cassazione Penale, Sentenza n. 12716/2025 del 02/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Giuseppe Coppola. Il ricorso denunciasse violazione di legge (in particolare art. 314 c.p.p.) e difetto di motivazione: si censurava che la Corte territoriale avesse ritenuto sussistente una condotta ostativa (dolo o colpa grave) sulla base di valutazioni contraddittorie e di elementi già in precedenza valutati nel giudizio abbreviato che aveva portato ad assoluzione "per non avere commesso il fatto"; si denunciava errore nell'attribuzione del casellario di un omonimo, mancata contestualizzazione e travisamento di intercettazioni e conversazioni (linguaggio rudi e toni aspri nel mercato ortofrutticolo), omissione di chiarimenti al ricorrente e mancata considerazione del lungo periodo di mantenimento della custodia (oltre 18 mesi). Si chiedeva l'annullamento per omessa o contraddittoria motivazione e la corretta applicazione dei precedenti di legittimità (in particolare Sez. U. n. 32383/2010, D'Ambrosio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Motivazione: la Corte di merito non ha adeguatamente considerato che, quanto al capoA (associazione camorristica), era intervenuto annullamento e poi assoluzione passata in giudicato basata - di fatto - sugli stessi elementi (configurando ingiustizia "formale" ex art. 314, comma 2 c.p.p.), richiamando il principio delle Sezioni Unite D'Ambrosio (Sez. U. n. 32383/2010). Inoltre la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione circa l'attribuzione di valenza ostativa alle conversazioni e agli atteggiamenti ritenuti "inopportuni" dal giudice di merito senza un'adeguata contestualizzazione e spiegazione logica e congrua, e ha rilevato che la Corte di appello non ha valutato adeguatamente il lungo mantenimento della custodia cautelare né ha motivato la distinzione tra colpa lieve e grave (rilevante per la riduzione o esclusione dell'indennizzo). Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame; la Corte di legittimità ha disposto che la Corte d'appello regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La disposizione regola l'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte evidenzia l'applicabilità del comma 2 (ing. "formale") e la necessità che la condizione ostativa del "dare o concorrere a dare causa" per dolo o colpa grave sia valutata con attenzione, senza ritenere la responsabilità dell'imputato quando l'insussistenza ab origine della misura emerge dagli stessi elementi già in possesso del giudice cautelare
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata a titolo di contesto rispetto alla valutazione delle condizioni di applicabilità della misura cautelare; la Corte ricorda che la condizione ostativa non può essere fatta valere quando l'errore del giudice cautelare riguarda la stessa base probatoria
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato a corollario delle regole sulle misure cautelari e delle condizioni della loro applicabilità; utilizzato per spiegare limiti alla rilevanza della condotta dell'imputato rispetto alla misura
Sez. U. Corte di Cassazione, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
"La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera ... anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. ... tale operatività non può concretamente esplicarsi ... nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza 'ah origine' ... avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione"
Principio chiave: se la misura è stata disposta per gli stessi elementi poi ritenuti insufficienti nel merito, non può operare la condizione ostativa del "dare causa" salvo che emergano elementi nuovi e specifici; cioè la diversa valutazione degli stessi elementi non basta a escludere il diritto all'indennizzo
Giurisprudenza di Sezione richiamata (es. Sez. 4, n. 22806/2018 Morante; Sez. 4, n. 5452/2019 Raso; Sez. 4, n. 22103/2019 Longo; Sez. 4, n. 4106/2021 M.; Sez. 3, n. 15786/2020 Ubaldini; Sez. 4, n. 51343/2018 V.)
Ulteriori pronunce che precisano: il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza della condizione ostativa (dolosa o per colpa grave); la distinzione tra colpa grave e colpa lieve è rilevante (esclude l'indennizzo o ne riduce l'entità) e il mantenimento prolungato della custodia può richiedere valutazione distinta rispetto all'insussistenza "ah origine"
Massime di principio
- Se l'assoluzione passata in giudicato si basa sugli stessi elementi già trasmessi al giudice della custodia, non è lecito negare automaticamente l'indennizzo per ingiusta detenzione invocando colpa grave: la semplice diversa valutazione degli stessi elementi non giustifica l'esclusione (Sez. U. D'Ambrosio).
- Il giudice che decide sulla riparazione ha il dovere di accertare d'ufficio l'assenza della condizione ostativa (dare o concorrere a dare causa per dolo o colpa grave) e deve motivare logicamente e congruamente l'attribuzione di tale responsabilità.
- Le intercettazioni e i messaggi rudi o aspri devono essere debitamente contestualizzati (ambiente, ruolo, linguaggio tipico del settore) prima di poter essere valutati come indice di colpa grave; la mancata contestualizzazione può rendere la motivazione insufficiente.
- Errori fattuali rilevanti (es. attribuzione del casellario di un omonimo) incidono negativamente sulla credibilità di una valutazione che ascrive colpa all'imputato e devono essere sanati prima di fondare un diniego di riparazione.
- Anche se l'insussistenza "ah origine" delle condizioni cautelari è accertata, il giudice deve valutare separatamente se il comportamento dell'imputato abbia, successivamente, contribuito al mantenimento della custodia: in tal caso la condotta posteriore può ostacolare il diritto per il periodo successivo.
- La distinzione tra colpa lieve e colpa grave è essenziale: la prima non esclude il diritto all'indennizzo ma può giustificare una riduzione, la seconda può escluderlo; il giudice deve motivare quale grado di colpa ritiene accertato.
- La mancata motivazione del nesso tra condotta contestata e mantenimento della custodia, o la mancata considerazione della durata e della proporzionalità della misura, costituiscono vizi che possono condurre all'annullamento del provvedimento che nega la riparazione.
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