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Sentenza

Sentenza n. 1912/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 425/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 268/2025 dal Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.10.2025, notificata il 23.10.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente di una somma pari ad € 225,06 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre alla maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e quello della rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202600887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, n. 425/2025, che aveva riconosciuto € 225,06 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 ottobre 2025, notificata il 23 ottobre 2025 e passata in giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli accessori, non delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità, sostenendo di avere già dato esecuzione alla sentenza prima del ricorso e producendo un prospetto SICOGE attestante il pagamento di complessivi € 248,05 il 5 dicembre 2025. La ricorrente ha insistito per l'accoglimento limitandosi a indicare in un modello di istanza che la somma era «non pagata», senza contestare specificamente la documentazione ministeriale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione del Ministero e dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. La documentazione contabile prodotta ha dimostrato che il pagamento di € 248,05 era stato effettuato il 5 dicembre 2025, prima della proposizione del ricorso, avvenuta il 27 maggio 2026. La generica indicazione «non pagata», priva di specifica contestazione delle risultanze documentali, non è stata ritenuta sufficiente a contrastare la prova dell'avvenuto adempimento, che il Collegio ha considerato acquisita anche ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Trova quindi applicazione, nel caso in esame, il principio più volte affermato dalla Sezione secondo cui è inammissibile il ricorso per l’ottemperanza di sentenze del giudice ordinario che risultino essere già state eseguite dall’Amministrazione prima dell’introduzione del relativo giudizio

    Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando il giudicato del giudice ordinario risulti già eseguito dall'amministrazione prima dell'introduzione del giudizio.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    A fronte di ciò, la ricorrente si è limitata a depositare, in data 22.09.2026, un’istanza di passaggio in decisione redatta su un consueto modello predefinito, al cui interno vi è una tabella con indicazione del numero di R.G. della causa e della mera specifica “non pagata”. Trattasi, tuttavia, di un’indicazione generica che non è stata accompagnata da alcuna specifica contestazione in ordine a quanto dedotto e documentato dall’Amministrazione resistente circa l’avvenuto pagamento alla ricorrente, già in data antecedente all’introduzione del presente giudizio di ottemperanza, di quanto ad essa dovuto sulla base della sentenza civile azionata (fatto che, pertanto, può ritenersi provato anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.).

    La prova documentale dell'avvenuto pagamento, non specificamente contestata dalla parte che agisce in ottemperanza, può essere ritenuta provata ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.; una generica affermazione di mancato pagamento non è sufficiente a contrastarla.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è inammissibile se l'amministrazione ha già eseguito il giudicato prima che il ricorso sia proposto.
  • La parte che agisce in ottemperanza deve contestare specificamente la documentazione dell'amministrazione che attesta l'avvenuto pagamento; una generica indicazione di mancato pagamento, non accompagnata da contestazioni puntuali, non impedisce che l'adempimento sia ritenuto provato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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