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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32453/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda una pretesa dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione Separata in relazione all'attività libero-professionale svolta da un'avvocata nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva respinto la domanda dell'ente rilevando, da un lato, che il reddito prodotto nell'anno non superava Euro 5.000,00 e, dall'altro, che il credito era comunque prescritto, poiché la messa in mora era del 2 luglio 2015 e il termine quinquennale decorreva, secondo la Corte territoriale, dal 16 giugno 2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, della L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del DPCM 10 giugno 2010. Secondo l'ente, la Corte d'appello aveva erroneamente escluso lo slittamento al 6 luglio 2010 del termine per il versamento dei contributi, previsto dal DPCM, sostenendo che tale differimento dipendesse soltanto dal fatto che l'attività fosse compresa tra quelle per cui sono elaborati gli studi di settore, circostanza che l'INPS assumeva sussistere certamente per l'attività di avvocato. L'avvocata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'INPS per difetto di interesse. Ha rilevato che la sentenza impugnata era fondata su due rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggere il rigetto della pretesa contributiva: l'insussistenza dell'obbligo contributivo per reddito inferiore a Euro 5.000,00 e la prescrizione del credito. L'INPS ha censurato solo la seconda ratio e non anche la prima; perciò, essendo rimasta ferma una motivazione autonoma e decisiva non impugnata, la critica alla restante ratio non avrebbe potuto comunque portare alla cassazione della decisione. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. L'INPS è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo principale è stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto; tuttavia la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, non per infondatezza nel merito.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dall'INPS in tema di decorrenza della prescrizione del credito contributivo.

  • art. 2941 c.c.

    richiamato dall'INPS in tema di eventuali cause di sospensione della prescrizione.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995

    richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata.

  • art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997

    richiamato dall'INPS in relazione ai termini e alle modalità di versamento dei contributi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001

    richiamato dall'INPS in relazione alla scadenza del versamento contributivo.

  • DPCM 10 giugno 2010

    invocato per sostenere lo slittamento al 6 luglio 2010 del termine di versamento dei contributi.

  • art. 62-ter d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla L. n. 427 del 1993

    richiamato per affermare che gli studi di settore si applicano anche ai professionisti, incluso l'avvocato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è singolarmente idonea a fondare il dispositivo, l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre.
  • Il ricorso per cassazione deve investire tutte le autonome ragioni poste a base della decisione impugnata; se una ratio resta ferma, la cassazione non può comunque essere ottenuta, anche se le censure sull'altra ratio fossero fondate.
  • Il difetto di interesse all'impugnazione sussiste quando l'accoglimento del motivo non sarebbe comunque idoneo a eliminare la decisione, perché un'altra motivazione autonoma non censurata ne conserva integra la tenuta decisoria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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