Cassazione Civile, Ordinanza n. 23047/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in applicazione dell'art. 391 c.p.c., comma 4, considerata l'adesione scritta della parte resistente.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dal fatto che, in sede di rapporto di lavoro, l'associazione resistente aveva corrisposto al lavoratore un importo netto di euro 39.575,67 e aveva versato euro 10.408,84 all'Agenzia delle Entrate a titolo di ritenuta su una somma lorda di euro 45.121,76. Il lavoratore aveva agito sostenendo di avere diritto a ottenere dall'associazione la restituzione della ritenuta di imposta trattenuta. La Corte d'appello di Roma aveva però negato tale diritto. Avverso tale decisione il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione. Prima dell'udienza, tuttavia, il ricorrente aveva depositato istanza di rinuncia agli atti e all'azione, dichiarando di avere transatto la lite in data 8.5.2024; l'associazione aveva accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
In presenza di adesione scritta della controparte alla rinuncia non deve pronunciarsi sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene prima della decisione ed è accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- L'adesione scritta della parte resistente alla rinuncia esclude la necessità di provvedere sulle spese processuali.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina il merito della controversia definita nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23020/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23021/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23023/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23029/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23031/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23034/2024 del 22/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →