Sentenza del 02/05/2019 n. 2607 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposta di registro - cessione di azienda -valore di avviamento _ Calcolo - Individuazione dei criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza esclude che il valore di avviamento possa essere determinato esclusivamente tramite formule astratte o percentuali predeterminate. L’accertamento deve essere fondato su una valutazione concreta e individualizzata della realtà economica dell’azienda ceduta, alla luce dei criteri previsti dalla normativa richiamata. Dal testo fornito non risultano il dispositivo specifico né l’eventuale annullamento o conferma dell’atto impositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore di avviamento ai fini dell’imposta di registro applicata alla cessione di un’azienda. Il punto centrale è stabilire se l’Amministrazione possa quantificare l’avviamento mediante automatismi, calcoli matematici o semplici percentuali, oppure debba considerare concretamente la capacità dell’azienda di produrre profitto e di coprire i costi, inclusi quelli fiscali. La valutazione deve tenere conto delle caratteristiche effettive dell’attività ceduta, compresi gli aspetti gestionali e amministrativi e gli elementi soggettivi rilevanti.
Norme richiamate
Art. 51, comma 4, del DPR n. 131 del 1986
Il valore dell'avviamento è determinato in base agli elementi desunti dagli atti o dai documenti, nonché alle caratteristiche e alle condizioni dell'azienda.
La determinazione del valore dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro deve fondarsi su elementi concreti riferiti all’azienda oggetto della cessione e non su automatismi privi di adeguato collegamento con la situazione effettiva dell’attività.
DPR n. 460 del 1996
I criteri previsti dal decreto devono orientare l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 51, comma 4, del DPR n. 131 del 1986, imponendo una valutazione sostanziale della capacità reddituale e delle caratteristiche specifiche dell’azienda.
Massime di principio
- Nella cessione di azienda, l’avviamento rappresenta la capacità dell’attività di produrre profitti e di coprire i costi, compresi quelli fiscali.
- L’Amministrazione finanziaria non può determinare l’avviamento applicando soltanto percentuali standard, medie di settore o formule matematiche astratte.
- La valutazione deve essere concreta e personalizzata, considerando redditività, condizioni economiche, organizzazione, gestione, amministrazione e altri elementi specifici dell’azienda.
- In caso di contestazione, un accertamento basato esclusivamente su automatismi può essere censurato se non dimostra il collegamento tra il valore attribuito e la reale capacità di profitto dell’azienda.
- Il contribuente può contestare la stima dell’avviamento fornendo elementi contabili, gestionali e di mercato che evidenzino una diversa o inesistente capacità reddituale.
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