Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4019/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) ai reati per i quali era stato giudicato con due sentenze (Tribunale di Lucca dell'8/01/2016 e del 23/11/2016, quest'ultima parzialmente riformata in appello). Il difensore censurava il rigetto della domanda da parte del giudice dell'esecuzione, sostenendo violazione e erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e carenza/illogicità della motivazione, perché il giudice non avrebbe valutato correttamente indici come identità del modus operandi, stesse condotte dei complici, similitudine degli obiettivi (bar in orario di chiusura) e prossimità spaziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato adeguatamente il rigetto della domanda di continuazione fondandosi sull'elemento oggettivo della distanza temporale tra i reati (circa dieci mesi), considerata idonea a escludere un medesimo disegno criminoso unitario. La Corte ha ribadito che il "disegno criminoso" rilevante per la continuazione non coincide con un generico "programma di vita delinquenziale". Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra più sentenze; qui usata come fondamento formale dell'istanza.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La Corte ha richiamato il concetto di "medesimo disegno criminoso" previsto dall'art. 81 co. 2 c.p. e precisato che tale disegno richiede una deliberazione unitaria almeno nelle linee essenziali, diversa dalla mera esistenza di un programma di vita delinquenziale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Citati come motivi richiamati nel ricorso (inosservanza e erronea applicazione di norme penali; mancanza e illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto infondati tali rilievi.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso quando la cassazione risulta manifestamente infondata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende, rilevando la possibile colpa nell'impugnazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui non è esclusa la responsabilità del ricorrente per colpa nell'impugnazione manifestamente infondata.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. U. n. 28659/2017 Gargiulo; Sez.1 n.15955/2016 Eloumari; Sez.1 n.11564/2012 Daniele)

    Precedenti utilizzati per chiarire i criteri di valutazione della continuazione (indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e per distinguere il disegno criminoso dal semplice programma di vita delinquenziale.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso" ovvero una deliberazione unitaria almeno nelle linee essenziali: non basta la mera similitudine o la recidiva abituale.
  • Il giudice valuta la continuazione sulla base di una pluralità di indici (omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, identità dei complici, sistematicità), ma può ritenere decisivo un elemento negativo particolarmente pregnante (es. un intervallo temporale significativo).
  • Una distanza temporale ampia (nel caso esaminato circa dieci mesi) può, da sola, essere ritenuta idonea a escludere l'esistenza di un disegno criminoso unitario, salvo elementi probatori che dimostrino effettiva connessione progettuale tra i fatti.
  • Il "disegno criminoso" non si identifica col "programma di vita delinquenziale": l'opzione a delinquere abituale non equivale automaticamente alla continuazione tra singoli delitti.
  • Chi propone la domanda di riconoscimento della continuazione deve documentare in modo chiaro i collegamenti fattuali e progettuali tra i reati (temporalità, piano comune, modalità comuni, ruoli dei complici); lacune probatorie possono legittimare il rigetto.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi devono essere solidi: proporre ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per responsabilità colposa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.