Cassazione Civile, Ordinanza n. 16481/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione, ai fini IRPEF, una plusvalenza di euro 429.182 ritenuta realizzata nel 2012 dalla vendita di un terreno di proprietà della contribuente, qualificato come cessione onerosa di area edificabile. La contribuente ha impugnato l'atto e la CTP ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo la plusvalenza imponibile a euro 214.591. In appello, la CTR ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale della contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per difetto assoluto o apparenza di motivazione, per violazione delle norme sulla motivazione dei provvedimenti; (2) nullità per violazione degli artt. 112, 113, 114 e 115 c.p.c., assumendo che il giudice regionale avrebbe deciso secondo equità senza rispondere ai motivi di appello e senza considerare le prove; (3) violazione degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, TUIR, per avere la CTR indebitamente distinto tra terreni in zona agricola e terreni edificabili e per avere rideterminato la plusvalenza in modo non conforme alla disciplina fiscale applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza della CTR affetta da nullità per motivazione apparente/difetto del requisito motivazionale richiesto dall'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 e dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché il giudice d'appello si era limitato a formule generiche e astratte senza confrontarsi con le specifiche censure dell'Agenzia sulle modalità di calcolo della plusvalenza. In particolare, la CTR non aveva spiegato perché dovesse essere confermata la riduzione operata in primo grado, né aveva chiarito in quale misura incidessero le spese incrementative o la pretesa disomogeneità del fondo. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia con congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
primo e secondo motivo di ricorso
è il veicolo della denuncia di nullità della sentenza per errori processuali, compreso il vizio di motivazione rilevante come nullità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione manca o è solo apparente, non consentendo il controllo sull'iter logico decisorio
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario impone la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione determina nullità della sentenza
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
art. 113 c.p.c.
il giudice deve decidere secondo le norme di diritto, salvo i casi consentiti di equità
art. 114 c.p.c.
l'equità richiede presupposti e limiti di legge
art. 115 c.p.c.
la decisione deve fondarsi sulle prove introdotte dalle parti, salvo i casi previsti dalla legge
art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986
disciplina l'imponibilità delle plusvalenze da cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
art. 68, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986
individua il criterio di determinazione della plusvalenza tassabile
art. 68, commi 1 e 2, D.P.R. n. 917 del 1986
regolano il calcolo della plusvalenza considerando corrispettivo, prezzo di acquisto, spese inerenti documentate e rivalutazione
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio quando occorre un nuovo esame nel merito da parte del giudice di rinvio
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
rimette al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale": sono rilevanti solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa o incomprensibile.
- È affetta da nullità la sentenza che, pur contenendo una motivazione materiale, non renda percepibili le ragioni della decisione e non consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
- La motivazione è apparente quando si risolve in enunciazioni generiche, astratte o assertive, prive di concreto confronto con le specifiche censure mosse dalle parti e con le emergenze processuali.
- Nel processo tributario la decisione che ridetermini una plusvalenza deve indicare in modo intelligibile i criteri adottati, spiegando in che misura incidano il prezzo di acquisto, le spese inerenti incrementative e gli altri elementi rilevanti ai fini del calcolo.
- Se il vizio motivazionale è accolto, restano assorbiti i motivi di ricorso che investono questioni di merito o ulteriori nullità dipendenti dalla medesima decisione impugnata.
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