Cassazione Civile, Ordinanza n. 10274/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento notificata per il recupero dell'IVA ritenuta dovuta per l'anno d'imposta 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. La contribuente ha contestato, sin dal primo grado, la tardività della notifica rispetto al termine decadenziale e la nullità della notificazione per violazione delle regole sulla notificazione presso la sede della società e presso il domicilio del legale rappresentante. Dopo una prima cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio ha accolto l'appello dell'agente della riscossione valorizzando documenti prodotti da quest'ultimo solo in tale fase. Il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, che la CTR avesse illegittimamente fondato la decisione su documenti depositati per la prima volta nel giudizio di rinvio, in violazione delle preclusioni processuali del rito tributario e del principio di chiusura dell'istruzione in sede rescissoria; sono stati inoltre riproposti profili di violazione delle norme sulla notificazione e di omessa/nulla motivazione, ma la Corte ha concentrato la decisione sulla questione della producibilità dei documenti nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, assorbendo gli altri. Ha affermato che nel rito tributario, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che la loro produzione fosse impossibile prima o sia resa necessaria dalla sentenza di annullamento; tale preclusione è posta a tutela di un interesse pubblico ed è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che conti la mancata eccezione di parte o l'accettazione del contraddittorio. Poiché la CTR aveva fondato il proprio giudizio anche sui documenti depositati soltanto in rinvio dall'agente della riscossione, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, che dovrà riesaminare la controversia senza utilizzare quella documentazione tardivamente prodotta.
Norme richiamate
art. 54-bis DPR n. 633 del 1972
individua il controllo automatizzato della dichiarazione che ha dato origine alla pretesa IVA
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi per omessa pronuncia, ma la decisione finale si fonda soprattutto sulle preclusioni probatorie in rinvio
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
base del vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
base del vizio di omessa motivazione su fatti decisivi, nei motivi originari e nel ricorso successivo
art. 140 c.p.c.
norma sulla notificazione presso il comune e deposito in casa comunale, invocata per contestare e poi per giustificare la notifica della cartella
art. 145 c.p.c.
norma sulla notificazione alle persone giuridiche, invocata per contestare la notifica presso il legale rappresentante
art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973
richiamato quale disciplina fiscale delle notificazioni degli atti tributari
art. 156, comma 2, c.p.c.
evocato per la sanatoria delle irregolarità mediante raggiungimento dello scopo
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove e dei documenti
art. 58, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
nel rito tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, ma la Corte chiarisce che tale regola non opera nel giudizio di rinvio
art. 345 c.p.c.
richiamato per il divieto di nova in appello e usato in comparazione con il rito tributario e con il giudizio di rinvio
art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato come base del ricorso per cassazione nel processo tributario
art. 156, secondo comma, c.p.c.
richiamato dalla CTR per sostenere la sanatoria di eventuali irregolarità notificatorie
art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
costituisce il perno della disciplina del giudizio di rinvio, inteso come giudizio chiuso con preclusione di nuove prove salvo eccezioni tassative
art. 384 c.p.c.
richiamato per descrivere i limiti del giudice di rinvio rispetto al dictum rescindente
art. 394 c.p.c.
richiamato in relazione al carattere di istruzione sostanzialmente chiusa del giudizio di rinvio
Massime di principio
- Nel processo tributario, la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, pur ampia, non si estende automaticamente al giudizio di rinvio a seguito di cassazione.
- Nel giudizio di rinvio la produzione di nuovi documenti è preclusa, salvo che la loro produzione fosse prima impossibile o sia resa necessaria dalla sentenza rescindente.
- Il divieto di introdurre nuovi documenti in sede di rinvio tutela un interesse pubblico processuale ed è rilevabile d'ufficio in cassazione, senza che valga la mancata eccezione della controparte o l'accettazione del contraddittorio.
- Il giudice di rinvio non può fondare la decisione su documenti tardivamente prodotti in quella fase processuale, se non ricorre una delle eccezioni consentite dalla legge e dalla giurisprudenza.
- In caso di cassazione con rinvio, la decisione del giudice di merito deve restare entro i limiti del thema decidendum e del thema probandum già fissati nei gradi precedenti, salve le prove nuove ammesse per eccezionali ragioni.
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