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Sentenza

Sentenza n. 990/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7266/2024

Giustizia amministrativa202503675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero era stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, mediante emissione di buoni elettronici del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 17 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 15 gennaio 2026, e tuttavia il Ministero non aveva adempiuto. Sono state chieste la declaratoria di mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, considerata la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, disponendo il pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico dell'Amministrazione e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; da tale momento la parte interessata deve attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di euro 500,00 per le spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    La penalità di mora può essere disposta a carico dell'Amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    l’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione presuppone il decorso del termine previsto dalla disposizione; il TAR ne ha accertato l'inutile decorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia prevista dal testo unico.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    La disposizione disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La domanda di liquidazione del compenso deve essere presentata entro il termine previsto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l'Amministrazione ne sia stata informata e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento spontaneo da parte delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale adempimento e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con adeguate competenze tecniche.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice, non rifiutabile né comprimibile mediante disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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