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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02244/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per fatti corruttivi: censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni; contestazione dell'esistenza di un accordo corruttivo e del nesso sinallagmatico tra le prestazioni di Petino e le elargizioni di Borzì; difesa che le somme erogate fossero un prestito alla cognata e non una remunerazione illecita; dedotta sproporzione tra vantaggi ottenuti e utilità ricevuta; richiesta di sospensione condizionale della pena e non menzione; impugnazione delle statuizioni civili del Comune (danno e provvisionale pari a 10.000 euro già versati) e censura per l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici sulla base di una norma introdotta con legge n. 3/2019 per fatti anteriori

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alle intercettazioni per genericità. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fornisca motivazioni non manifestamente illogiche circa i movimenti di denaro e l'assenza di giustificazioni credibili del cosiddetto prestito, giustificando l'ipotesi che le somme fossero destinate a Petino tramite schermi familiari. Tuttavia la Corte ha rilevato carenze logiche decisive nella qualificazione del fatto: non è stato adeguatamente chiarito se le condotte rientrino nella corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) o nella corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). In particolare è emerso un problema temporale rilevante, poiché i trasferimenti di denaro risalgono all'estate-autunno 2015 mentre le condotte favorevoli contestate sono del 2016-2017; la sentenza non ha spiegato con sufficiente rigore il nesso di corrispettività fra pagamento e atti. Per queste ragioni la sentenza impugnata è annullata e il processo rinviato al giudice d'appello per una nuova valutazione, conforme ai principi espressi dalla Corte, sul corretto inquadramento della fattispecie e sulle determinazioni conseguenti; le questioni relative alle statuizioni civili e alle sanzioni accessorie sono state dichiarate assorbite e dovranno essere riconsiderate dal giudice del rinvio

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Rileva la fattispecie della corruzione per l'esercizio della funzione: quando l'atto realizza l'interesse pubblico tipico dell'esercizio del potere, anche se sussiste remunerazione, si configura questa fattispecie. La distinzione con l'art. 319 si basa sulla direzione dell'azione e non sulla mera violazione di norme secondarie

  • art. 319 cod. pen.

    Riguarda la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: occorre dimostrare il rapporto sinallagmatico tra la prestazione (atto contrario ai doveri) e la dazione o promessa dell'utilità, con il nesso causale secondo cui la prestazione è stata causa della remunerazione

  • art. 323 cod. pen.

    Abuso d'ufficio: la Corte ha escluso l'inquadramento in questa fattispecie, ritenendola ormai superata nel caso di dazione di denaro giustificata come remunerazione corruttiva più che come semplice abuso

  • legge n. 3 del 2019

    Norma che ha introdotto modifiche connesse a sanzioni accessorie (es. interdizione perpetua); la Corte ha rilevato la questione circa l'applicazione di tale norma a fatti anteriori, sollevando dubbi di legittimità e rimettendo la valutazione al giudice del rinvio

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 319 c.p. non basta la semplice dazione di denaro: è necessario provare il nesso sinallagmatico e la causalità tra l'atto contrario ai doveri e la prestazione dell'utilità
  • Il tempo e la proporzione delle prestazioni sono indici utili per accertare il sinallagma, ma non sono necessariamente decisivi: pagamenti anteriori ai favori richiedono una spiegazione ragionevole per essere ritenuti corrispettivi
  • Se i trasferimenti di denaro non hanno giustificazione alternativa plausibile e sono occultati tramite terzi, ciò rafforza l'interpretazione di una remunerazione illecita
  • Quando l'attività pubblica si svolge in ambito discrezionale, la distinzione tra art. 318 e 319 dipende dalla direzione dell'azione (se privilegia l'interesse privato a danno dei doveri), non dalla mera discrezionalità
  • Pagamento spontaneo di somme al momento dell'accertamento può incidere sulla quantificazione del danno e sulla provvisionale riconosciuta al danneggiato, ma la deduzione dell'insussistenza del danno compete al giudice sulla base delle prove
  • I motivi di impugnazione generici che non confrontano criticamente le motivazioni della sentenza impugnata sono inammissibili
  • L'applicazione di nuove sanzioni accessorie a fatti anteriori può sollevare profili di retroattività e deve essere valutata con attenzione dal giudice

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