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Sentenza

Sentenza n. 1215/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202503704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 il diritto alla somma complessiva di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo giudiziale aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, la somma complessiva di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinando l'esecuzione del giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori dovuti in base al giudicato e alla legge, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: nel giudizio di ottemperanza il diritto di credito non viene costituito nuovamente, ma soltanto soddisfatto, e capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati secondo il titolo e la legge. Decorso inutilmente il termine, il commissario ad acta nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, dovrà intervenire su istanza del creditore e provvedere entro i successivi 120 giorni alla determinazione definitiva dell'importo e agli atti necessari al pagamento. Non è dovuto alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, costituita nel caso concreto oggetto della condanna giudiziale.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Impongono di verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato tra i parametri legali per la verifica della misura e decorrenza degli interessi dovuti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'importo quantificato unilateralmente dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, accessori e interessi devono essere ricalcolati secondo il contenuto del giudicato e i parametri legali, con verifica della misura e della decorrenza.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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