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Sentenza

Sentenza n. 7194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 13905/2024

Giustizia amministrativa202405667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale del 5 febbraio 2016 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto abusivo e della relativa area di sedime, per inottemperanza all’ordine di demolizione del 19 agosto 2002

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado il proprietario aveva impugnato l’acquisizione deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale dopo il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, l’omessa notifica degli atti presupposti e l’errata delimitazione dell’area acquisita. Il TAR Lazio, Roma, Sez. II, con sentenza n. 13905/2024, aveva respinto il ricorso. In appello l’interessato ha censurato soltanto il capo relativo alla conoscenza dell’ordine di demolizione, sostenendo che la mera sottoscrizione per ricevuta del verbale di accertamento dell’inottemperanza del 17 dicembre 2015 non dimostrasse la conoscenza dell’ordine, mai prodotto né comunicato dall’amministrazione.

La decisione

L’appello è respinto. Il Consiglio di Stato rileva che la censura è astrattamente fondata nella parte in cui afferma che il verbale del 17 dicembre 2015 non menziona l’ordine di demolizione e quindi non prova, da solo, che l’interessato ne avesse conoscenza. Tuttavia, l’appellante non ha contestato l’autonoma ragione della decisione del TAR, che aveva desunto tale conoscenza dalla sentenza del Tribunale di Velletri del 30 novembre 2005 di applicazione della pena su richiesta, relativa al medesimo abuso: l’appello è pertanto privo di specifiche censure ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a. In ogni caso, il ragionamento del TAR è ritenuto corretto, poiché la definizione del giudizio penale con pena concordata presuppone una manifestazione di volontà personale dell’imputato o di un procuratore speciale e consente di inferire che l’interessato conoscesse l’ordine di demolizione rilevante per la vicenda penale. È confermata la sentenza di primo grado; nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’appello è dunque carente di censure specifiche nei confronti della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., che impone di devolvere in secondo grado le questioni controverse sulla base di puntuali critiche al ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla decisione sfavorevole.

    Il motivo d’appello deve formulare una critica puntuale al ragionamento della sentenza impugnata e investire tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione; la mancata contestazione di una di esse rende la censura carente.

  • art. 446, comma 3, c.p.p.

    Infatti, i sensi dell’art. 446, comma 3, cod. proc. pen., la definizione del giudizio con una pena concordata richiede una dichiarazione di volontà espressa personalmente dall’imputato o a mezzo di un suo procuratore speciale, tra cui il proprio difensore.

    La richiesta di applicazione della pena concordata, espressa personalmente dall’imputato o da un procuratore speciale, permette di inferire, nelle circostanze del caso, la conoscenza dell’ordine di demolizione rilevante nel procedimento penale relativo al medesimo abuso.

Massime di principio

  • In appello è necessario formulare censure specifiche contro il ragionamento logico-giuridico della sentenza di primo grado e contestarne tutte le autonome rationes decidendi; la mancata impugnazione di una ragione autonomamente sufficiente a sostenere la decisione comporta la carenza della censura.
  • La definizione di un procedimento penale per abuso edilizio mediante applicazione della pena su richiesta, quando la manifestazione di volontà sia resa personalmente dall’imputato o da un procuratore speciale, può costituire elemento dal quale inferire la conoscenza dell’ordine di demolizione relativo ai medesimi fatti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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