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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35338/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2016 per l'anno 2015, con recupero di un credito IVA che l'Ufficio riteneva indebitamente utilizzato dalla società contribuente. Il credito proveniva dall'attivo patrimoniale di un ramo d'azienda acquistato da altra società. L'Agenzia sosteneva, in ricorso per cassazione, che la CTR aveva errato nel ritenere legittima la detrazione del credito: in una cessione di ramo d'azienda, in mancanza di contabilità separata, l'eccedenza IVA sarebbe stata cedibile solo previa richiesta di rimborso da parte della cedente ex art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988, circostanza che non risultava avvenuta. L'Ufficio contestava inoltre che la successiva messa in liquidazione della cedente potesse far applicare la disciplina prevista per le operazioni straordinarie che comportano la cessazione dell'attività della dante causa. La contribuente aveva resistito con controricorso e, nelle more, aveva depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti con prova del pagamento.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197/2022. Verificato il deposito, entro il termine previsto, della domanda di definizione, dell'attestazione di ricezione e della quietanza di pagamento dell'intero importo dovuto, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha altresì precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Il ricorso dell'Agenzia non è quindi stato deciso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge in cassazione, ma la Corte non ha esaminato il motivo per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Sono le norme che disciplinano il controllo automatizzato delle dichiarazioni e che hanno costituito il fondamento della cartella impugnata.

  • art. 6, comma 11, L. n. 537/1993

    Richiamato dall'Ufficio nel motivo di ricorso come norma violata in relazione al recupero del credito IVA.

  • art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988

    L'Agenzia ne ha sostenuto la violazione, affermando che la cessione del credito IVA era possibile solo se il credito fosse stato previamente chiesto a rimborso dalla cedente in assenza di contabilità separata.

  • art. 16, comma 1, L. n. 537/1993

    Richiamato dall'Agenzia per escludere l'applicabilità della disciplina delle operazioni straordinarie che comportano cessazione dell'attività della cedente.

  • art. 1, commi 195, 197, 198, 200 e 201, L. n. 197/2022

    La Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti: deposito della domanda e della prova del versamento entro il termine, estinzione del processo e regolazione delle spese; ha inoltre richiamato il meccanismo di eventuale diniego e i rimedi impugnatori.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. n. 34/2023

    Richiamato come norma di modifica della disciplina della definizione agevolata applicabile al caso.

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia pendente e la prova del pagamento dell'importo dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione di merito dedotta nel ricorso per cassazione, che non viene scrutinato.
  • Nei giudizi tributari pendenti, la verifica decisiva per l'estinzione è il deposito entro il termine stabilito della domanda di definizione e della documentazione attestante il versamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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