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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11999/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IRES e IVA 2005. In origine, dopo un controllo automatizzato, l’Agenzia delle entrate aveva emesso una prima cartella; la società l’aveva impugnata e, all’esito di alterne decisioni di merito e di legittimità, l’Ufficio aveva poi emesso una seconda cartella ai sensi dell’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, cioè in esecuzione della pronuncia favorevole all’Amministrazione. La contribuente aveva contestato la seconda cartella sostenendo, in sintesi, che fosse illegittima per mancato previo avviso bonario. Parallelamente, nelle more del giudizio di cassazione, la società aveva chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, ma l’Ufficio aveva negato la definibilità ritenendo che la cartella non fosse un atto impositivo bensì un mero atto di riscossione. La società ha quindi impugnato anche il diniego, sostenendo che la seconda cartella fosse comunque l’atto con cui la pretesa tributaria era stata portata a conoscenza del contribuente. L’Agenzia, con il ricorso principale, ha censurato la sentenza della CTR che aveva annullato la cartella per mancanza di avviso bonario, deducendo violazione dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 e dell’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nessuna norma impone, a pena di nullità, un preavviso in caso di riscossione ex art. 68. La società, con il proprio ricorso sul diniego di definizione agevolata, ha dedotto violazione dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, assumendo che la seconda cartella avesse natura di atto impositivo e fosse dunque definibile.

La decisione

La Corte ha esaminato prima il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata e lo ha rigettato, ritenendo che la seconda cartella fosse un mero atto di riscossione, poiché preceduta da una precedente cartella che aveva già manifestato la pretesa impositiva; pertanto, non era un atto definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Ha poi accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, affermando che per una cartella emessa ex art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 non è necessario il preventivo avviso bonario e che l’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 non si applica, perché non vi erano incertezze o discordanze tra dichiarato e controllato, essendo l’importo derivato da un precedente atto impositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro la seconda cartella. Le spese sono state poste a carico della società soccombente, con nulla per l’intimata agente della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base del controllo automatizzato da cui è originata la prima cartella

  • art. 68, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio dopo la pronuncia favorevole all’Ufficio; la cartella emessa in sua esecuzione ha natura riscossiva e non richiede un previo avviso bonario

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    il preavviso bonario è previsto quando vi siano incertezze o discordanze tra dichiarato e controllato; non si applica alla riscossione ex art. 68 se l’importo deriva da un precedente atto impositivo

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    la definizione agevolata riguarda gli atti impositivi; una cartella meramente riscossiva, se preceduta da altro atto che ha già manifestato la pretesa, non è definibile

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato nel ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    richiamato per l’impugnazione del diniego di definizione agevolata

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 199 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    richiamato nel testo, ma il riferimento appare incongruo rispetto alla disciplina della definizione agevolata; la decisione si fonda comunque sull’art. 6 d.l. n. 119/2018

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti tributarie presuppone che l’atto oggetto di controversia abbia natura impositiva; se la cartella è solo esecutiva/riscossiva e segue un precedente atto che ha già espresso la pretesa fiscale, la lite non è definibile.
  • Una cartella emessa in esecuzione dell’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, dopo una pronuncia favorevole all’Ufficio, non richiede un preventivo avviso bonario a pena di nullità.
  • L’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 si applica ai controlli caratterizzati da incertezze o discordanze tra dichiarato e risultanze del controllo; non opera quando la somma iscritta deriva da un precedente atto impositivo già definito nel merito.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando il ricorso introduttivo originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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