Sentenza n. 90/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.06.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, e il Ministero era stato condannato ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 luglio 2024; il giudicato era stato attestato il 30 gennaio 2025 ed era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e non aveva contestato in giudizio l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla Carta elettronica docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, disponendo che il commissario adotti gli atti necessari anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo, poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
art. 39 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 26 c.p.a. per l'applicazione delle disposizioni processuali civili compatibili, inclusa la distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue un giudicato avente efficacia esecutiva e l'inadempimento risulta documentato e non contestato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere fissato un termine per l'adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta con poteri sostitutivi finalizzati all'attuazione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta può essere conferita a un dirigente o funzionario pubblico competente per materia; quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa interessata, non è dovuto un compenso aggiuntivo, se ciò è previsto dalla decisione.
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