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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33877/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda l'omesso versamento del contributo unificato richiesto per la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio amministrativo dinanzi al TAR Lombardia. L'atto di pagamento era stato ritenuto dovuto dall'organo che lo aveva emesso, anche a seguito delle deduzioni difensive della contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della società, e la CTR aveva confermato la decisione rigettando l'appello dell'amministrazione. In Cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, del d.P.R. 115/2002, sostenendo che, in base ai principi sul processo amministrativo e sul rapporto tra ricorso principale e motivi aggiunti, il contributo fosse dovuto. Successivamente ha presentato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver appreso il superamento del termine utile per impugnare.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione. Ha ricordato che la rinuncia è atto unilaterale ricettizio che, se notificato o comunicato alle parti costituite secondo le forme di legge, determina l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; in mancanza di tali formalità, la rinuncia esprime comunque il venir meno dell'interesse all'impugnazione e conduce all'inammissibilità. Nel caso concreto la rinuncia non richiedeva comunicazione alla controparte, poiché l'intimata non si era costituita; essa aveva solo depositato un atto di accettazione. Inoltre, la Corte ha affermato che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione. Il dispositivo finale è troncato nel testo, ma dalla motivazione emerge la definizione del giudizio in conseguenza della rinuncia, senza applicazione dell'ulteriore contributo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono le disposizioni la cui violazione viene dedotta dal ricorrente in tema di debenza del contributo unificato per motivi aggiunti nel processo amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con le formalità prescritte, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale ricettizio: non richiede accettazione della controparte, ma deve essere notificata o comunicata alle parti costituite secondo le forme previste; in tal caso produce l'estinzione del processo.
  • Se la controparte intimata non si è costituita, la rinuncia non richiede comunicazioni aggiuntive alla stessa ai fini dell'effetto estintivo.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Le disposizioni che prevedono oneri aggiuntivi o sanzionatori in materia processuale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia o estensione.
  • La rinuncia al ricorso può, comunque, essere valorizzata come indice del venir meno dell'interesse all'impugnazione, con possibile declaratoria di inammissibilità quando difettino le formalità richieste per l'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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