Cassazione Penale, Sentenza n. 31779/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna resa in grado di appello, deducendo violazione degli artt. 191 e 234 c.p.p. e dell'art. 220 disp. att. c.p.p. Sosteneva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e dei questionari raccolti dall'Agenzia delle Entrate perché tali atti, a suo dire, non configurano "documenti" ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e la relativa prova sarebbe stata formata in sede amministrativa, fuori dal contraddittorio, violando il principio che la prova dichiarativa deve formarsi nel contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prova della responsabilità penale fosse fondata principalmente sulla testimonianza resa in contraddittorio dal funzionario Paolo Brucato, il quale riferì di avere inviato questionari agli amministratori delle società indicate come emittenti delle fatture che negarono rapporti commerciali con la società della ricorrente. Tale testimonianza, assunta in contraddittorio, è pienamente utilizzabile. I questionari sono stati acquisiti in udienza al termine della deposizione del teste senza che la difesa eccepisse, manifestando così acquiescenza tacita; la giurisprudenza richiamata conferma che l'assenza di opposizione può valere come consenso all'acquisizione. Per questi motivi il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma relativa al reato per il quale l'imputata era stata condannata; la sentenza si riferisce alla condanna comminata ai sensi di questa disposizione
art. 11 d.l. n. 201 del 2011 in relazione all'art. 483 cod. pen.
Norma collegata al capo per il quale il Tribunale aveva comunque assolto l'imputata per non aver commesso il fatto
art. 191 cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorso come norma processuale connessa alla valutazione dell'utilizzabilità di prove e atti
art. 234 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assunzione di documenti come mezzi di prova; il ricorso sosteneva che i questionari non fossero "documenti" ai sensi di questa disposizione
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che le dichiarazioni raccolte in sede amministrativa non potessero essere trattate come documenti processuali utilizzabili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Precedente citato in relazione alla valutazione dell'eventuale responsabilità per l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La testimonianza resa in contraddittorio da un pubblico ufficiale che ha effettuato accertamenti amministrativi può costituire prova pienamente utilizzabile in sede penale, anche se si fonda su atti amministrativi, purché la testimonianza sia resa nel contraddittorio tra le parti.
- La difesa deve opporsi tempestivamente e specificamente all'acquisizione di atti dall'istruttoria amministrativa; l'assenza di obiezione può essere valutata come consenso tacito all'acquisizione degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero.
- Non è sufficiente sostenere in cassazione che determinate prove derivino da indagini amministrative: se esiste una fonte testimoniale assunta nel contraddittorio che attesta i fatti, il motivo processuale può essere dichiarato inammissibile.
- Le questioni di utilizzabilità probatoria vanno tempestivamente sollevate nel corso dell'udienza in cui gli atti vengono acquisiti o utilizzati; la mancata eccezione in quella sede indebolisce la possibilità di far valere poi l'inutilizzabilità.
- In caso di ricorso inammissibile non doloso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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