Sentenza n. 1089/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della determina n. -OMISSIS- del 29 agosto 2025 del Servizio esecuzione pagamenti di ARGEA Sardegna, avente ad oggetto “Sospensione dei provvedimenti per erogazioni (Art. 33, D.Lgs 228/2001)” relativa al beneficiario -OMISSIS- - CUAA -OMISSIS- - con la quale è stata disposta la sospensione dei procedimenti di erogazione di contributi comunitari agricoli fino alla concorrenza di € 267.930,11 oltre interessi; - della lettera di trasmissione del provvedimento di sospensione n. -OMISSIS- del 29 agosto 2025 ex art. 33, d.lgs 228/2001, inoltrata con nota del Servizio esecuzione pagamenti in pari data; - della “Comunicazione di Chiusura del Procedimento” del 27 agosto 2025, a firma del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, con la quale è stata disposta l'iscrizione in RD (registro debitori) dell’importo di € 127.651,77 per le domande uniche campagne 2021, 2022 e 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dei procedimenti di erogazione di contributi agricoli comunitari, iscrizione nel registro debitori e atti connessi alla revoca o al recupero degli aiuti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva ottenuto contributi PSR, CSR e FEAGA per le campagne 2021-2023, ha impugnato la sospensione delle ulteriori erogazioni fino alla concorrenza di euro 267.930,11, la comunicazione di iscrizione nel registro debitori per euro 127.651,77 e gli atti presupposti. ARGEA contestava la mancanza, ab origine, di un valido titolo di conduzione di alcuni terreni agricoli dichiarati nel fascicolo aziendale, ritenendo che gli stessi fossero stati utilizzati anche da altro soggetto per ottenere aiuti e che la società comodante fosse priva di valido titolo, in conseguenza della risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà stipulato con ISMEA. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 33 d.lgs. 228/2001 e l’assenza dei presupposti per la sospensione, difetto di istruttoria e motivazione, violazione delle regole sul possesso qualificato e sulla validità del comodato, violazione dell’art. 21-quater l. 241/1990, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento, nonché dei principi costituzionali ed europei di tutela dell’imprenditore agricolo e dell’agricoltore attivo. ARGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente quello ordinario e precisando che il giudizio potrà essere riproposto davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha applicato il criterio secondo cui, nelle controversie relative alla concessione o revoca di finanziamenti pubblici, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la normativa predetermina i presupposti del beneficio e l’amministrazione deve soltanto verificarne la sussistenza, esercitando un potere vincolato; appartiene invece al giudice amministrativo quando l’amministrazione esercita discrezionalità o procede mediante valutazione comparativa. Nel caso concreto, la controversia riguardava il recupero e la sospensione di contributi conseguenti alla ritenuta mancanza originaria di un valido titolo di conduzione dei terreni, requisito previsto dalla normativa unionale e dai bandi. L’erogazione degli aiuti aveva natura vincolata e ARGEA non disponeva di margini di ponderazione discrezionale, sicché la posizione del beneficiario era qualificata come diritto soggettivo e la giurisdizione spettava al giudice civile. Le spese sono state compensate, anche considerando che l’atto impugnato indicava la possibilità di ricorrere anche al giudice amministrativo, pur senza che tale indicazione incidesse sul riparto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. 228/2001
Disciplina la sospensione dei provvedimenti di erogazione degli aiuti agricoli; la sentenza non decide nel merito della sussistenza dei relativi presupposti, poiché dichiara il difetto di giurisdizione.
art. 21-quater l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 3 l. 241/1990
Invocato quale parametro dell’obbligo di motivazione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 2135 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’imprenditore agricolo; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 33, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla concessione, sospensione o revoca di finanziamenti pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la legge o la disciplina di settore predetermina i requisiti del beneficio e l’amministrazione deve limitarsi ad accertarne la sussistenza, senza esercizio di discrezionalità amministrativa.
- La controversia concernente il recupero o la sospensione di aiuti agricoli per la mancanza originaria di un requisito vincolante previsto dalla normativa unionale e dai bandi appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo.
- La giurisdizione amministrativa sulle controversie in materia di finanziamenti pubblici sussiste, invece, quando l’attribuzione del beneficio presuppone valutazioni discrezionali degli interessi pubblici o lo svolgimento di una procedura comparativa.
- L’indicazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, della possibilità di ricorrere anche davanti al giudice amministrativo non modifica il riparto legale della giurisdizione.
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