Cassazione Civile, Ordinanza n. 13846/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dall'appalto dei lavori di realizzazione di un centro integrato ad Aragona-Favara affidati a un RTI di imprese, di cui una società era mandataria. Dopo l'affidamento a trattativa privata, il contratto subì sospensioni e varianti; l'appaltatrice chiese il pagamento di maggiori oneri e, in particolare, l'applicazione del meccanismo del cd. prezzo chiuso ex art. 45, comma 4, L.R. Sicilia n. 21/1985. Il Tribunale riconobbe solo in parte le pretese. In appello, il consorzio contestò la decorrenza del termine annuale per il prezzo chiuso, sostenendo che non dovesse rilevare la delibera dell'8 luglio 1995 perché poi annullata dall'Assessorato regionale, con effetti ex tunc; inoltre dedusse che l'annullamento fosse dovuto a ragioni sostanziali (mancata applicazione del ribasso aggiuntivo) e che la successiva accettazione del ribasso da parte del RTI nell'ottobre/novembre 1995 integrasse una nuova offerta o comunque imponesse una diversa decorrenza. La Corte d'appello respinse sia l'appello principale del consorzio sia l'incidentale dell'appaltatrice. In cassazione il consorzio articolò tre motivi: violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/1990 e dei principi di legalità/legittimità dell'azione amministrativa per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante l'annullamento della delibera del 1995; violazione delle stesse norme e delle disposizioni regionali sugli appalti per avere attribuito all'annullamento natura non sostanziale; violazione dell'art. 45 L.R. 21/1985, dell'art. 9 d.lgs. 406/1991 e dell'art. 1326 c.c. per avere escluso che l'accettazione del ribasso costituisse una nuova offerta o una rinnovazione della proposta contrattuale. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, erano generici e difettavano di autosufficienza, oltre a sollecitare una rivalutazione del merito sull'interpretazione degli atti amministrativi e della volontà delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del consorzio. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero adeguatamente la ratio della sentenza d'appello, fondata sulla decorrenza del termine per il prezzo chiuso dalla delibera dell'8 luglio 1995 e sulla irrilevanza dell'annullamento successivo ai fini della questione dedotta; ha inoltre rilevato la genericità delle censure e la mancata trascrizione completa dell'atto amministrativo richiamato. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la ricorrente pretendeva una diversa interpretazione della delibera commissariale n. 10 del 6 dicembre 1995 e dell'accettazione del ribasso da parte del RTI, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e chiedendo sostanzialmente un riesame di merito. La Corte ha confermato così la statuizione d'appello, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 45, comma 4, L.R. Sicilia n. 21/1985
Il termine annuale per l'aggiornamento del corrispettivo decorre dalla data in cui l'offerta diviene efficace ai fini dell'affidamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto rilevante la delibera dell'8 luglio 1995.
art. 36 L.R. Sicilia n. 21/1985
Nel caso di affidamento a trattativa privata, il ribasso aggiuntivo costituisce elemento imposto dalla disciplina regionale e si integra nel regolamento contrattuale.
art. 9, secondo comma, lett. e), d.lgs. n. 406/1991
Era la disciplina applicabile ratione temporis per l'affidamento a trattativa privata, richiamata per confermare la necessità di verificare le condizioni per l'affidamento.
art. 21-octies L. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia dell'atto annullato, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non confrontate con la ratio decidendi.
art. 21-nonies L. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'annullamento d'ufficio e dei suoi effetti, ma senza specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 1326 c.c.
La Corte ha escluso la pertinenza del richiamo, osservando che nella specie operava l'integrazione legale del rapporto tramite norme imperative regionali, non una mera formazione consensuale della proposta e accettazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme ai principi di legalità e buon andamento, ma senza incidenza sull'esito del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a riproporre una tesi alternativa o a lamentare genericamente l'errore del giudice di merito, è inammissibile.
- La censura di un atto amministrativo non normativo richiede la completa trascrizione o quantomeno la chiara esposizione del suo contenuto rilevante, poiché il sindacato di legittimità non può essere sollecitato su basi incomplete o meramente assertive.
- L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica o insufficiente, non per la sola proposta di un diverso significato.
- Quando una disciplina speciale impone l'inserzione di un ribasso o di altre condizioni nel rapporto di appalto, opera l'integrazione legale del contratto e non un mero meccanismo di proposta e accettazione ex art. 1326 c.c.
- Ai fini del meccanismo del prezzo chiuso o di analoghi aggiornamenti del corrispettivo, conta il momento in cui l'offerta diviene efficace per l'affidamento, non la successiva vicenda amministrativa se questa non incide sulla sostanza delle condizioni di affidamento accertate dal giudice di merito.
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