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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente al computo, senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di un numero di anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea corrispondente alla durata legale del relativo corso di studi; nonché per l’annullamento per quanto occorrer possa, del diniego opposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con nota avente n. protocollo 365780RR/1-2-PRC; nonché del provvedimento n. protocollo 365780RR/1-4-PRC con cui il Centro Nazionale Amministrativo si riserva di decidere sulla seconda istanza inoltrata.

Giustizia amministrativa202400271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego del computo gratuito, ai fini pensionistici, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, nonché provvedimento interlocutorio sulla seconda istanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, arruolato nel Corpo Forestale dello Stato nel 1988 come Guardia Forestale, aveva conseguito nel 1989 la laurea in Scienze Agrarie e, dopo avere superato il concorso pubblico per Ufficiale Forestale, era transitato nel relativo ruolo dal 1° giugno 1994. Ha chiesto l’accertamento del diritto al computo, senza oneri a proprio carico e ai fini pensionistici, dei quattro anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, antecedenti al conseguimento del titolo, in quanto titolo necessario per la partecipazione al concorso. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrer potesse, il diniego opposto dall’amministrazione e il provvedimento con cui il Centro Nazionale Amministrativo si era riservato di decidere sulla seconda istanza.

La decisione

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato il Decreto n. 44 del 6 maggio 2025, riconoscendo al ricorrente quattro anni di servizio, equivalenti all’intera durata legale del corso di laurea, antecedenti al conseguimento del titolo ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 1092/1973. Il ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Poiché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e la pretesa è stata pienamente soddisfatta, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo non più necessario pronunciarsi sul merito. Le spese sono state compensate, considerando l’incertezza del quadro normativo e la tempestiva autotutela dell’amministrazione nel corso del giudizio; è stato comunque disposto il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 1092/1973

    La disposizione è richiamata quale base normativa del riconoscimento dei quattro anni di servizio corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, antecedenti al conseguimento del titolo di studio necessario per la partecipazione al concorso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, viene meno anche l’interesse a proseguire il giudizio e l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione di merito.
  • Quando l’amministrazione riconosce in autotutela, durante il giudizio, il diritto azionato dal privato, il giudice non deve esaminare nel merito le censure rivolte contro il precedente diniego o comportamento amministrativo, se la pretesa risulta pienamente soddisfatta.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la regolazione delle spese di lite: queste possono essere compensate quando il giudice ravvisa obiettive ragioni, quali l’incertezza del quadro normativo e la tempestività dell’intervento amministrativo; il contributo unificato può comunque essere rimborsato al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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