Sentenza n. 159/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione - del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 1407/2024, depositata e il 2 maggio 2024 e notificata all’Amministrazione in data 17 maggio 2024; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per tre annualità, per un valore di euro 1.500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, nonché l'adozione delle misure attuative, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. La sentenza del giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici indicati e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio, per tre annualità e per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 17 maggio 2024 ed era stato certificato come passato in giudicato. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero. L'Amministrazione, non costituita, non ha eccepito l'avvenuto adempimento né ha fornito giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha rilevato che il titolo era stato notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Ha inoltre accertato la valenza di cosa giudicata della sentenza e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al titolo, procedendo al pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato. È stata respinta la domanda di penalità di mora, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. È stata altresì disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario; la cognizione resta limitata alla stretta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza deve essere comprovata la sussistenza della cosa giudicata del titolo giudiziale di cui si chiede l'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la richiesta di penalità di mora in caso di violazione o inosservanza successiva o di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata respinta in applicazione della giurisprudenza della Sezione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell'infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo quanto agli interessi o alla rivalutazione dovuti dalla data in cui sorgeva il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ma la cognizione deve rimanere circoscritta alla stretta esecuzione del comando giudiziale, senza estendersi a domande ulteriori o diverse, anche se collegate al giudicato.
- Quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro, l'azione esecutiva è subordinata alla notificazione del titolo e all'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata la definitività del titolo e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine specifico, riservando la nomina del commissario ad acta all'eventuale persistente inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza non è automatica: la sua applicazione dipende dalla valutazione del giudice secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di riferimento; nel caso esaminato è stata esclusa in applicazione dell'orientamento della Sezione.
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