Cassazione Penale, Sentenza n. 23005/2024 del 07/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 20/06/2023, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa del 27/03/2023. Il reclamo riguardava il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa ai semestri di detenzione scontati dal 1/11/2017 al 31/12/2022.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato: l'atto non era sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017 n.103 (comma 63). Per l'inammissibilità è stata disposta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendosi ricorrente la sussistenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (richiamata la Corte cost. n.186/2000). Sentenza resa in Roma il 20 dicembre.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del soggetto che lo propone; applicata per dichiarare inammissibile l'impugnazione presentata da chi non era autorizzato a rappresentare/intervenire senza difensore.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23/06/2017 n.103)
Stabilisce l'obbligo che l'atto di impugnazione sia sottoscritto da difensore; la modifica del 2017 ha reso necessaria la sottoscrizione da parte del difensore in sede di impugnazione, rendendo insufficiente la proposizione personale dell'interessato.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando anche la presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come principio di diritto circa la possibilità di rilevare la colpa nella proposizione di impugnazioni infondate o formalmente viziate, giustificando sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa del 2017, le impugnazioni previste dal codice di procedura penale devono essere sottoscritte da un difensore: la firma personale del detenuto non sostituisce l'obbligo di rappresentanza legale.
- La mancata osservanza del requisito formale della sottoscrizione del difensore comporta l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.1 lett. a) e può determinare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ex art. 616.
- In casi simili è essenziale verificare preventivamente i requisiti formali (rappresentanza, sottoscrizioni, termini) e avvalersi di un difensore qualificato prima di proporre impugnazioni o reclami.
- La Corte può ritenere la sussistenza di 'colpa' nella proposizione di impugnazioni formalmente viziate e irrogare sanzioni; evitare rischi curando la correttezza formale o ritirando/annullando tempestivamente atti viziati se possibile.
- Quando si impugna un provvedimento che nega benefici carcerari (es. liberazione anticipata), la correttezza formale dell'impugnazione è tanto più cruciale, perché la mancata ammissibilità comporta perdita del rimedio e oneri economici.
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