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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23005/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 20/06/2023, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa del 27/03/2023. Il reclamo riguardava il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa ai semestri di detenzione scontati dal 1/11/2017 al 31/12/2022.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato: l'atto non era sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017 n.103 (comma 63). Per l'inammissibilità è stata disposta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendosi ricorrente la sussistenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (richiamata la Corte cost. n.186/2000). Sentenza resa in Roma il 20 dicembre.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del soggetto che lo propone; applicata per dichiarare inammissibile l'impugnazione presentata da chi non era autorizzato a rappresentare/intervenire senza difensore.

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23/06/2017 n.103)

    Stabilisce l'obbligo che l'atto di impugnazione sia sottoscritto da difensore; la modifica del 2017 ha reso necessaria la sottoscrizione da parte del difensore in sede di impugnazione, rendendo insufficiente la proposizione personale dell'interessato.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando anche la presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata come principio di diritto circa la possibilità di rilevare la colpa nella proposizione di impugnazioni infondate o formalmente viziate, giustificando sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Dopo la modifica normativa del 2017, le impugnazioni previste dal codice di procedura penale devono essere sottoscritte da un difensore: la firma personale del detenuto non sostituisce l'obbligo di rappresentanza legale.
  • La mancata osservanza del requisito formale della sottoscrizione del difensore comporta l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.1 lett. a) e può determinare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ex art. 616.
  • In casi simili è essenziale verificare preventivamente i requisiti formali (rappresentanza, sottoscrizioni, termini) e avvalersi di un difensore qualificato prima di proporre impugnazioni o reclami.
  • La Corte può ritenere la sussistenza di 'colpa' nella proposizione di impugnazioni formalmente viziate e irrogare sanzioni; evitare rischi curando la correttezza formale o ritirando/annullando tempestivamente atti viziati se possibile.
  • Quando si impugna un provvedimento che nega benefici carcerari (es. liberazione anticipata), la correttezza formale dell'impugnazione è tanto più cruciale, perché la mancata ammissibilità comporta perdita del rimedio e oneri economici.

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