Sentenza del 16/04/2015 n. 1584 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ICI.- Dichiarazione del contribuente.- Liquidazione inferiore al dovuto .- Avviso liquidazione. -Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di liquidazione è stato ritenuto legittimo. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, quando il contribuente ha presentato la dichiarazione o denuncia ICI ma ha versato o indicato un importo inferiore al dovuto, il Comune può procedere mediante avviso di liquidazione. L'avviso di accertamento è invece richiesto nella diversa ipotesi di accertamento d'ufficio conseguente all'omessa dichiarazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l'atto fosse illegittimo perché, a suo avviso, il Comune avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento e non un semplice avviso di liquidazione. Tuttavia, la fattispecie riguardava una dichiarazione o denuncia ICI presentata dal contribuente, nella quale l'imposta risultava liquidata in misura inferiore a quella dovuta, e non un'omessa dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
La norma consente al Comune di emettere un avviso di liquidazione quando la dichiarazione o denuncia ICI è stata presentata, ma l'imposta liquidata o versata risulta inferiore a quella effettivamente dovuta. L'avviso di accertamento d'ufficio riguarda invece l'ipotesi di omessa dichiarazione.
Massime di principio
- La qualificazione dell'atto tributario dipende dalla condotta dichiarativa del contribuente: se la dichiarazione è stata presentata, anche se errata o incompleta sotto il profilo quantitativo, può essere sufficiente un avviso di liquidazione.
- L'omessa dichiarazione costituisce una situazione diversa e normalmente richiede un avviso di accertamento d'ufficio, con la ricostruzione della base imponibile e dell'imposta dovuta.
- Non è decisivo il solo nome attribuito all'atto: occorre verificare il presupposto sostanziale dell'intervento dell'amministrazione e le informazioni già fornite dal contribuente.
- In situazioni analoghe, bisogna distinguere tra semplice rettifica o liquidazione di un'imposta dichiarata in misura insufficiente e accertamento di un'obbligazione non dichiarata; nel primo caso l'avviso di liquidazione può essere legittimo, nel secondo è normalmente necessario un avviso di accertamento.
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