Sentenza n. 720/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto della Prefettura di Firenze di cui al prot. P-FI/L/Q/2024/103011 emesso in data 29.05.2025, recante revoca del nulla-osta rilasciato in data 23 maggio 2024 su istanza del datore di lavoro ricorrente ed in favore del lavoratore meglio specificato in atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la revoca prefettizia del nulla-osta, deducendo, in primo luogo, la violazione del contraddittorio procedimentale: la pratica era stata affidata a uno studio professionale e nella domanda erano stati indicati i recapiti dello studio anziché quelli della società, sicché il preavviso di revoca e le richieste di integrazione sarebbero stati comunicati soltanto al professionista, senza che la datrice di lavoro ne avesse conoscenza o potesse presentare osservazioni. Con il secondo motivo ha contestato sia la valutazione negativa relativa alla prassi aziendale del distacco dei lavoratori e alla capacità economica di assumere le unità richieste, sia la rilevanza delle carenze documentali. La società ha sostenuto che la capacità economica dovesse essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda, richiamando i dati di fatturato e reddito risultanti dal bilancio e dalla dichiarazione fiscale; ha inoltre affermato che l'omessa produzione dell'asseverazione e della documentazione sull'idoneità alloggiativa fosse imputabile allo studio incaricato, precisando che era stata trasmessa un'asseverazione riferita ad altro lavoratore e che era stata sottoscritta una dichiarazione d'impegno relativa all'alloggio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso rilevando che il provvedimento impugnato era plurimotivato e si fondava, autonomamente, sia sulla valutazione negativa della prassi del distacco sia sulla mancata integrazione documentale. Il Collegio ha ritenuto assorbente e legittima la motivazione relativa all'omessa produzione dei documenti richiesti, in particolare dell'asseverazione, carenza riconosciuta dalla stessa ricorrente e rimasta insussistente anche nel giudizio. La mancata integrazione documentale costituiva quindi autonomo fondamento della revoca, rendendo irrilevante l'esame della contestazione concernente la prassi del distacco e la capacità economica dell'impresa. Il TAR ha inoltre escluso che la società potesse sottrarsi alle conseguenze delle omissioni dello studio professionale incaricato, poiché si trattava del soggetto scelto dalla stessa ricorrente per la gestione della pratica. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio procedimentale: le comunicazioni erano state indirizzate ai recapiti indicati nella domanda dalla società, la quale doveva imputarsi le conseguenze della propria scelta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale fonte dei requisiti e della documentazione necessari per il rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato; la mancata produzione di documenti richiesti costituisce autonomo fondamento della valutazione negativa.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base del controllo effettuato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro nell'ambito della procedura relativa al nulla-osta.
D.P.C.M. 27 settembre 2023
È richiamato tra le fonti che disciplinano i requisiti e gli adempimenti della procedura.
Circolare congiunta 29 febbraio 2024
È richiamata dall'amministrazione tra le fonti applicabili alla procedura.
Circolare congiunta 24 ottobre 2024
È richiamata dall'amministrazione tra le fonti applicabili alla procedura.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
È invocato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza dei dati di reddito e fatturato, ma il TAR non fonda su tale profilo la decisione, ritenendo autonomamente decisiva la mancata integrazione documentale.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, è sufficiente che una di esse sia legittima e idonea a sorreggere da sola la decisione perché il ricorso debba essere respinto, senza necessità di esaminare le ulteriori censure rivolte alle altre motivazioni.
- La mancata produzione, nel procedimento per il rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato, della documentazione richiesta dall'amministrazione, in particolare dell'asseverazione e della documentazione relativa all'idoneità alloggiativa o al relativo impegno, può costituire autonomo fondamento della valutazione negativa o della revoca del nulla-osta.
- Il soggetto che presenta un'istanza amministrativa indicando i recapiti di un professionista incaricato della gestione della pratica non può imputare all'amministrazione la mancata conoscenza delle comunicazioni procedimentali trasmesse a quei recapiti, né sottrarsi alle conseguenze delle omissioni del professionista scelto.
- La negligenza del professionista incaricato dal privato della gestione di un procedimento amministrativo non elimina, nei rapporti con l'amministrazione, l'onere del privato di verificare la completezza della documentazione e di rispettare gli adempimenti richiesti.
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