Cassazione Penale, Sentenza n. 12201/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato il decesso del ricorrente e, richiamando l'estinzione del reato per morte dell'imputato, ha annullato l'impugnata sentenza senza rinvio con riguardo alla posizione del ricorrente. La pronuncia è motivata dalla estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 06/06/2025; il difensore del ricorrente ha comunicato il decesso sopravvenuto dopo la trasmissione del fascicolo alla Corte di legittimità, producendo il certificato anagrafico che attesta la morte a Terni il 24/01/2026. Per tale motivo si è dedotta l'estinzione del reato per morte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 150 c.p., secondo cui il reato si estingue per la morte dell'imputato; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione del deceduto.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta la cessazione del procedimento penale nei confronti del deceduto; il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio quanto alla sua posizione.
- Il difensore o la parte interessata deve tempestivamente comunicare e documentare il decesso (es. certificato anagrafico) al giudice che sta decidendo il gravame: la produzione della certificazione è determinante per la declaratoria di estinzione.
- Se la morte sopravviene durante il corso del ricorso per cassazione, la Corte di legittimità dichiara l'estinzione del reato e non procede alla valutazione sul merito della decisione impugnata rispetto al deceduto.
- Nel caso di più imputati, l'estinzione opera solo con riguardo al soggetto deceduto; il processo prosegue per gli altri imputati se non sussistono altre cause di estinzione.
- L'estinzione del reato per morte non si estende automaticamente agli eventuali profili civili: le relative pretese possono sopravvivere e vanno valutate separatamente secondo le norme civili applicabili.
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