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Sentenza

Sentenza n. 8324/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; 2. di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente; 3. dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente; 4. dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici; 5. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MONTANO LORELLA il 18/9/2024: 1. del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002206 del 19/08/2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha disposto la pubblicazione della rettifica della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, nella parte lesiva per la ricorrente; 2.di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente; 3. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MONTANO LORELLA il 17\2\2026 : PER L’ANNULLAMENTO: 1. Del Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 3827 del 18.12.2025 e del relativo allegato, recante la pubblicazione della graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1.071 con il punteggio di 7,85, nella parte lesiva per la predetta; 2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente. NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 18/09/2024: 1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002206 del 19/08/2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha disposto la pubblicazione della rettifica della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, nella parte lesiva per la ricorrente; 2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente; 3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente. E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO PRINCIPALE R.G. N. 8853/2024 PROMOSSO PER L’ANNULLAMENTO: 1. Del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 09/08/2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; 2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente; 3. Dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente; 4. Dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici; 5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202408853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali, originaria e rettificate, del concorso straordinario per dirigenti scolastici disciplinato dal D.M. n. 107/2023, limitatamente alla conversione e al peso del punteggio dei titoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata al concorso straordinario per dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, aveva conseguito 6,5 punti nella prova scritta e 13,50 punti per i titoli, questi ultimi espressi in trentesimi. Ha contestato la graduatoria approvata con decreto del 9 agosto 2024, la successiva rettifica e gli atti consequenziali, sostenendo che il Ministero avesse errato nel convertire il punteggio dei titoli in decimi mediante una mera divisione per dieci. Secondo la ricorrente, la corretta conversione avrebbe richiesto una proporzione tra il punteggio massimo di 30 punti previsto dalla Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 e la scala decimale: nel suo caso, 13,50/30 avrebbe dovuto equivalere a 4,50/10, anziché a 1,35. Ha quindi dedotto la violazione del D.M. n. 107/2023, dell'art. 9 del medesimo decreto e della disciplina sulla valutazione dei titoli, sostenendo che l'Amministrazione avesse applicato una conversione matematicamente e giuridicamente errata, con conseguente alterazione della graduatoria e della posizione individuale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, confermando la legittimità delle graduatorie e della metodologia ministeriale. Il Collegio ha richiamato la precedente ordinanza cautelare, non impugnata, e ha ritenuto che il D.M. n. 107/2023 non derogasse alla disciplina generale dei concorsi pubblici. L'art. 9 del decreto ministeriale richiama la Tabella A del D.M. n. 138/2017 ai fini dell'individuazione dei titoli valutabili e del relativo punteggio massimo, ma non stabilisce che il punteggio dei titoli debba essere convertito proporzionalmente in decimi secondo il rapporto 30:10. L'art. 6 del D.M. n. 107/2023 dispone invece espressamente la conversione su base decimale del punteggio della prova d'accesso; l'art. 11 dello stesso decreto rende applicabili, per quanto non previsto, le norme generali sui concorsi. In particolare, l'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 limita il punteggio complessivo dei titoli a 10/30 o equivalente, limite ribadito dall'art. 35-quater del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui titoli ed esperienza professionale non possono concorrere in misura superiore a un terzo del punteggio finale. Il Ministero ha quindi legittimamente diviso per dieci sia il punteggio della prova sia quello dei titoli, ottenendo un massimo di 10 punti per la prova e di 3 punti per i titoli; il peso massimo dei titoli risultava così pari a 3/13, inferiore al limite di 10/30. La conversione proporzionale sostenuta dalla ricorrente avrebbe invece determinato un punteggio massimo complessivo di 20, con un'incidenza dei titoli pari a 10/20, superiore al limite di un terzo. La graduatoria rettificata del 18 dicembre 2025 è stata pertanto ritenuta conforme alla disciplina applicabile. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 11-sexies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione [...] il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta [...] o di una prova orale.

    La disposizione collega l'accesso al corso intensivo a una prova valutata su base decimale, costituendo il parametro per la conversione del punteggio della prova d'accesso.

  • art. 6 D.M. n. 107/2023

    Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato.

    La previsione riguarda il punteggio della prova d'accesso e impone la relativa conversione su base decimale; non estende automaticamente la medesima modalità proporzionale al punteggio dei titoli.

  • art. 9 D.M. n. 107/2023

    I candidati [...] sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova [...] e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017.

    La norma disciplina la formazione dell'elenco graduato e richiama la Tabella A per individuare i titoli valutabili, senza derogare ai limiti generali sull'incidenza dei titoli nel punteggio finale.

  • art. 11 D.M. n. 107/2023

    Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.

    La disposizione rende applicabili alla procedura le norme generali sui concorsi pubblici per gli aspetti non disciplinati dal decreto ministeriale.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 487/1994

    Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

    Il limite opera come parametro generale per contenere l'incidenza dei titoli nella formazione del punteggio finale dei concorsi per titoli ed esami; la metodologia ministeriale, attribuendo ai titoli un massimo di 3 punti su 13, lo rispetta.

  • art. 35-quater d.lgs. n. 165/2001

    I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

    La norma conferma il limite massimo di un terzo per l'incidenza dei titoli e dell'esperienza professionale sul punteggio finale.

  • art. 12 D.M. n. 138/2017

    Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti.

    La disposizione individua i massimi punteggi delle diverse componenti della procedura, ma non impone la conversione proporzionale del punteggio dei titoli da trentesimi a decimi nella graduatoria contestata.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale per titoli ed esami, il richiamo a una tabella che assegna ai titoli un punteggio massimo di 30 punti individua i titoli valutabili e il relativo plafond, ma non implica necessariamente che tale punteggio debba essere convertito proporzionalmente in decimi quando la disciplina di gara e le norme generali prevedono un diverso assetto del punteggio finale.
  • Il limite previsto dall'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente, impone di verificare l'incidenza percentuale dei titoli sul punteggio finale complessivo e non soltanto la scala nominale nella quale il singolo punteggio è espresso.
  • Quando la conversione proporzionale del punteggio dei titoli da una scala di 30 punti a una scala di 10 punti determinerebbe un'incidenza dei titoli pari alla metà del punteggio complessivo, superiore al limite di un terzo stabilito dalla disciplina generale dei concorsi, l'Amministrazione può adottare una diversa modalità di conversione diretta, purché idonea a rispettare il limite legale.
  • Il richiamo, contenuto nel bando o nel decreto regolamentare della procedura, alle norme generali sui concorsi rende applicabile il limite legale sull'incidenza dei titoli anche quando la disciplina speciale stabilisce il punteggio massimo dei titoli senza regolare espressamente le modalità di ponderazione nella graduatoria finale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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